Impianti di telefonia in zona vincolata e silenzio-assenso sulla SCIA (TAR Molise n. 225 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la SCIA prevista dall’art. 45 d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione non si consolida per silenzio-assenso ove l’interessato non abbia preventivamente richiesto ed ottenuto il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Il modulo semplificato non reca, infatti, alcuna disciplina per l’ipotesi di sito vincolato e va integrato in via analogica dall’art. 22, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, che subordina gli interventi su immobili tutelati al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Il parere negativo della Soprintendenza, reso ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, è espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità ove puntualmente motivato e scevro da incoerenza o manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di autorizzazione generale per l’erogazione del servizio di telefonia mobile, presenta al Comune una SCIA per il mero aggiornamento di un impianto esistente e la coubicazione di un impianto di altro operatore su struttura già presente in una piazza del centro abitato. L’area è ricompresa tra i siti dichiarati di notevole interesse pubblico con d.m. n. 24/2018, adottato ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza esprime parere negativo il 26.9.2024; il Comune ne dà comunicazione il 4.10.2024. La società impugna detti atti, insieme ai presupposti preavvisi negativi, e chiede in subordine la disapplicazione e l’annullamento del decreto ministeriale. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, la causa giunge alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo ruota attorno al preteso perfezionamento del silenzio-assenso sulla SCIA. Il Collegio distingue i due moduli del d.lgs. n. 259/2003: il procedimento ordinario dell’art. 44, che espressamente considera il dissenso motivato dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, e quello semplificato dell’art. 45, attivato nella specie. Quest’ultimo, al comma 3, richiama la disciplina dell’art. 19 l. n. 241/1990 e nulla dice per l’ipotesi di sito vincolato.

Poiché è incontestato che l’infrastruttura ricada in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la disciplina va integrata in via analogica dall’art. 22, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, che impone il preventivo parere o autorizzazione per gli interventi su immobili tutelati. La società non aveva chiesto né ottenuto quel parere prima della presentazione della SCIA: ciò preclude ab origine il consolidamento del titolo e rende non configurabile il silenzio-assenso invocato. Il richiamo alla sentenza del C.G.A.R.S., Sez. I, n. 122/2022 serve al Collegio solo a confermare la regola generale sul perfezionamento per silentium, che qui non può operare.

Il secondo motivo investe la motivazione del parere negativo. Il Collegio ne riporta il contenuto e vi legge tre ragioni puntuali: l’impatto dell’aumento di altezza nel contesto tutelato, la perdita del mascheramento attuale della struttura e la collocazione non ottimale dell’impianto. Tali valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica dell’autorità di tutela e non presentano profili di incoerenza o manifesta irragionevolezza. Le censure di parte sono giudicate generiche e apodittiche, e in definitiva dirette a una non consentita sostituzione del giudizio tecnico riservato alla Soprintendenza.

Quanto al richiamo al d.m. n. 24/2018, il Collegio lo ritiene pertinente: è proprio quel decreto ad aver impresso il vincolo sull’area e a fondare la valutazione di compatibilità, dovendosi considerare che l’intervento, pur non edilizio in senso stretto, è idoneo a incidere sull’integrità e sulla percezione del bene tutelato. La domanda di annullamento del decreto, proposta in via subordinata, resta priva di specifiche censure. Il ricorso è pertanto integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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