Accertamento induttivo legittimo anche per chi esercita attività agricola (Cass. civ. Sez. V n. 16902 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le speciali previsioni sulla determinazione del reddito agrario di cui all’art. 32, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986 non si configurano come l’unica regola alla cui stregua censire la redditualità generale del contribuente che esercita attività agricola, il quale ne fruisce nella più circoscritta area di determinazione dei soli redditi contenuti entro la soglia di operatività di quelle previsioni. Ne consegue che non è precluso all’Amministrazione finanziaria procedere all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, in presenza dei relativi presupposti, anche nei confronti di chi svolge attività di allevamento oltre il limite di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), TUIR. Il criterio forfetario di determinazione del reddito d’impresa di allevamento opera in via automatica, ma non nelle ipotesi patologiche in cui sussistono i presupposti dell’accertamento induttivo.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per tributi Irpef, Iva e Irap relativi a un’annualità, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. I verificatori avevano rilevato l’omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio attività e delle dichiarazioni annuali Iva e Irap, un maggior reddito imponibile, l’omessa fatturazione di acquisti e vendite di animali e l’irregolare tenuta delle scritture contabili.

Il contribuente, esercente attività di allevamento di bovini e bufalini, ha sempre sostenuto la regolarità dei propri adempimenti fiscali e la qualificazione dei proventi come reddito agrario. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso annullando l’avviso; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, qualificando l’attività come agricola ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917/1986. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione; il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54 e 52, quinto comma, d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia censura la sentenza per aver pretermesso che l’accertamento induttivo discende dall’omessa dichiarazione in sé dell’attività di allevamento, senza che rilevi alcuno studio di settore.

La Corte ritiene inconferente il riferimento agli studi di settore, non contenuto nella sentenza impugnata, e fondato il motivo nella parte in cui imputa alla CTR di aver ignorato che l’accertamento trae origine dalla mancata dichiarazione dell’attività. Richiamando le proprie pronunce gemelle Cass. nn. 16474 e 16475 del 2022, ribadisce che l’attività di allevamento non può essere considerata agricola, ma industriale o commerciale, se non è effettuata con mangimi ottenuti almeno per un quarto dai terreni dell’azienda.

Dalla medesima attività economica origina un reddito con duplice veste giuridica: solo la parte eccedente il limite posto dall’art. 32, comma 2, lett. b), TUIR è considerata reddito d’impresa, mentre quella non eccedente mantiene natura di reddito agrario, secondo l’art. 56, comma 5, d.P.R. n. 917/1986. Il criterio forfetario opera in via automatica, senza necessità di opzione espressa del contribuente, e la facoltà di optare per il regime ordinario vale nelle ipotesi fisiologiche di corrispondenza tra reddito dichiarato ed effettivo, non già in quelle patologiche in cui sussistono i presupposti dell’accertamento induttivo.

La Corte richiama sul punto l’insegnamento di Cass. n. 1129 del 2018 e di Cass. n. 34704 del 2019: non è precluso all’Amministrazione l’utilizzo, anche nei confronti del coltivatore diretto, di forme di accertamento che conseguano alla rilevazione di indici di una capacità patrimoniale non coordinabile con il reddito forfettario denunciato. Le speciali previsioni operano come parametro entro un’area circoscritta, non come regola esclusiva.

La CTR ha quindi annullato l’avviso senza considerare che esso trova fondamento nell’omessa dichiarazione dell’attività di allevamento, legittimante l’adozione della metodologia induttiva ai sensi dell’art. 39, secondo comma, e dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973, con dati raccolti presso il servizio veterinario e l’associazione di categoria. Ne consegue la cassazione con rinvio per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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