Interruzione del processo tributario erroneamente dichiarata e mancata riassunzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3611 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che dichiara l’interruzione del processo tributario, emessa in assenza dei presupposti di legge, è viziata da nullità a prescindere dalla forma adottata. Ne consegue che l’inosservanza del termine perentorio di sei mesi per la riassunzione, di cui agli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546/1992, è irrilevante e non comporta l’estinzione del giudizio, il quale può essere utilmente riassunto anche dopo il decorso del predetto termine. Tale principio si applica al caso della successione a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti giuridici, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia, la quale configura un trasferimento del munus publicum tra enti pubblici senza soluzione di continuità e non integra un’ipotesi interruttiva ai sensi degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso avverso un provvedimento di dilazione di pagamento e alcuni estratti di ruolo. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, confermava tale declaratoria. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’omessa declaratoria di estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito di una dichiarazione di interruzione del processo, emessa in data 21 ottobre 2021.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato l’unico motivo di ricorso, fondato sulla violazione degli artt. 40 e ss. del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 305 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’estinzione del processo.
Il motivo è stato ritenuto infondato. La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che il decreto di interruzione del 21 ottobre 2021 era stato emesso carente dei presupposti di legge. In forza dell’art. 76, comma 4, del d.l. n. 73/2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. Tale successione, pur essendo riconducibile al subentro in universum ius, riguarda il trasferimento tra enti pubblici del munus publicum della riscossione, senza soluzione di continuità, e non comporta la necessità di interruzione del processo, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 15911/2021.
Proprio perché l’ordinanza di interruzione risultava erroneamente emessa, la sua nullità ne ha inficiato gli effetti. La Corte ha chiarito che la mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi determina l’estinzione solo se, al momento della pronuncia, sussistevano effettivamente i relativi presupposti. In caso contrario, l’inosservanza del termine è irrilevante e il processo può essere utilmente riassunto anche dopo il decorso del semestre, come affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre, Cass. n. 5160/2000 e Cass. n. 4508/2024).
La Corte ha inoltre precisato che il collegio di secondo grado, decidendo nel merito, ha implicitamente revocato il decreto di interruzione, statuizione questa sempre modificabile e revocabile dal giudice che l’ha emessa ai sensi dell’art. 177, secondo comma, cod. proc. civ. Non è stato infine ritenuto conferente il richiamo all’art. 298 cod. proc. civ., in quanto la dichiarazione erronea di interruzione non comporta la nullità degli atti processuali successivi, ove il giudizio sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. Nulla è stato statuito sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva. La società è stata, invece, condannata, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della disciplina sanzionatoria richiamata dall’art. 380-bis cod. proc. civ., e alla refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 177 c.p.c. – Effetto e revoca delle ordinanze
- Art. 298 c.p.c. – Effetti della sospensione
- Art. 299 c.p.c. – Morte o perdita della capacità prima della costituzione
- Art. 300 c.p.c. – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
- Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati