TARI, annullata la delibera tariffaria resta dovuta la tariffa precedente (Cass. civ. Sez. V n. 8324 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’annullamento giurisdizionale della delibera che ha approvato il regolamento e le tariffe non comporta la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti. Trova infatti applicazione, ai sensi dell’art. 69, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 507/1993, la tariffa precedentemente vigente, salva la richiesta di sgravio o di rimborso della parte eventualmente superiore. L’eventuale illegittimità della delibera tariffaria non determina l’esenzione integrale, ma al più il diritto a una riduzione proporzionale. Spetta al contribuente provare i presupposti della riduzione o munirsi di preventiva autorizzazione allo smaltimento autonomo.
Il Fatto
La società contribuente, che gestiva un camping, impugnava davanti alla CTP di Teramo il sollecito di pagamento TARI 2018, deducendo l’insussistenza del diritto dell’ente a esigere il tributo per mancanza della relativa tariffa per l’anno 2018 e, in via subordinata, chiedendo lo sgravio totale della parte variabile.
La CTP respingeva il ricorso. La CTR Abruzzo, con sentenza n. 234/2022, accoglieva parzialmente l’appello, disponendo l’applicazione per il 2018 delle tariffe TARI del 2019 e il pagamento integrale della quota fissa e del 20% di quella variabile. Avverso tale pronuncia il Comune proponeva ricorso per cassazione, resistito con controricorso e ricorso incidentale dalla società.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi del ricorso principale e l’unico motivo incidentale. Richiamato il consolidato orientamento in materia, si afferma che la mancata approvazione del nuovo regolamento e delle tariffe nei termini di legge non comporta l’illegittimità delle delibere anteriori, non avendo quei termini carattere perentorio. Il contribuente non è quindi liberato dall’obbligo di pagamento, ma può richiedere lo sgravio o il rimborso della differenza.
Trova applicazione l’art. 1, comma 169, legge n. 296/2006, secondo cui, in caso di mancata approvazione entro il termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Erroneamente, dunque, la CTR ha valorizzato la relazione del settore finanziario comunale per giustificare l’applicazione delle tariffe 2019, atteso che una relazione tecnica non può derogare ai criteri normativamente prescritti.
Quanto agli altri motivi, la Corte rileva che la disciplina regolamentare invocata dalla contribuente non va letta come un’opzione discrezionale del privato per lo smaltimento autonomo. L’opzione è a favore della pubblica amministrazione, che al di sotto dei limiti quantitativi può procedere alla raccolta senza che ciò costituisca obbligo. La contribuente avrebbe dovuto quantomeno instare per l’autorizzazione alla gestione esterna dello smaltimento.
Infine, non è applicabile l’art. 1, comma 656, legge n. 147/2013, che prevede la TARI dovuta nella misura massima del 20% della tariffa solo in caso di mancato svolgimento o grave violazione del servizio, non essendo stati dedotti né provati i relativi presupposti. Incombeva alla contribuente l’onere di dimostrare la mancata istituzione del servizio o l’impossibilità della sua utilizzazione.
La Corte accoglie pertanto il ricorso principale, rigetta quello incidentale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado per l’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.