Accertamento induttivo puro e presunzioni supersemplici nel periodo d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 20709 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo, quando il contribuente omette la presentazione della dichiarazione dei redditi l’Amministrazione finanziaria può procedere nelle forme dell’accertamento induttivo puro e fondare la pretesa su presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ. In tale ipotesi l’Ufficio può legittimamente desumere elementi indiziari, come la percentuale di ricarico, dalla dichiarazione relativa a un precedente periodo di imposta, restando gravato dall’onere di determinare induttivamente anche i costi correlati ai maggiori ricavi. L’utilizzo di tali presunzioni determina una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella accertata.

Il Fatto

Una società contribuente e i suoi soci impugnavano separatamente un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 1999 e i connessi avvisi per maggior reddito di partecipazione per trasparenza. L’Ufficio, rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione, aveva recuperato IRAP e IVA in capo alla società e IRPEF in capo ai soci, applicando la percentuale di redditività del 25,72% desunta da un processo verbale di constatazione riferito al precedente periodo di imposta 1998.

La CTP di Ragusa aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in riforma, aveva accolto l’appello dei contribuenti sul rilievo dell’autonomia dei periodi di imposta, che impedirebbe di estendere la percentuale di redditività di un esercizio diverso. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione; gli intimati non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la motivazione apparente della sentenza impugnata, è stato giudicato infondato. La Corte ricorda che la nullità della sentenza di merito è ammessa solo quando non sia in alcun modo evincibile il percorso logico seguito dal giudice (Cass., Sez. V, 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie il percorso, sebbene assai succinto, risulta ricostruibile e condensa la ratio decidendi nel principio di autonomia degli esercizi.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte muove da un dato di fatto ormai coperto dal giudicato: l’accertamento era seguito all’omessa presentazione della dichiarazione, con contestazione di omessa presentazione del modello unico. Da ciò discende la possibilità per l’Ufficio di operare nelle forme dell’accertamento induttivo puro e di ricorrere a presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., Sez. V, n. 27707 del 2022; Cass., Sez. V, n. 17244 del 2021; Cass., Sez. VI, n. 7655 del 2022).

Il Collegio precisa poi che, in assenza di dichiarazione, l’Ufficio può legittimamente dedurre elementi indiziari dai dati risultanti dalle dichiarazioni di precedenti periodi di imposta, come la percentuale di ricarico (Cass., Sez. V, n. 2581 del 2021; Cass., Sez. V, n. 19191 del 2019), con il correlativo onere di determinare induttivamente anche i costi relativi ai maggiori ricavi accertati.

L’effetto di tale ricostruzione è l’inversione dell’onere della prova: l’utilizzo di elementi indiziari privi di pregnanza indiziaria sposta sul contribuente il gravame di dimostrare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore (Cass., Sez. V, n. 14153 del 2022; Cass., Sez. V, n. 15027 del 2014; Cass., Sez. V, n. 15167 del 2020). La sentenza impugnata non ha colto la natura supersemplice della presunzione fondata sulla percentuale di ricarico desunta da un diverso periodo di imposta, tanto più in assenza di elementi desumibili dalla dichiarazione del periodo accertato, nella specie omessa.

Su queste basi il secondo motivo è fondato e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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