Soci di s.r.l. a ristretta base: efficacia riflessa del giudicato sociale (Cass. civ. Sez. V n. 12456 del 11.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato al socio di una società di capitali a ristretta base sociale deve riconoscersi l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle Entrate e la società. La validità dell’avviso relativo a ricavi non contabilizzati, emesso a carico della società, costituisce presupposto indefettibile della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati: l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso notificato al singolo socio. Tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento, che danno luogo a un giudicato meramente formale. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, la presunzione di attribuzione pro quota dei maggiori utili comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione societaria, ma deve dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati realizzati, né distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi si è appropriato altro soggetto.

Il Fatto

Due soci di una s.r.l. a ristretta base partecipativa, ciascuno titolare del 50% del capitale, ricevevano avvisi di accertamento relativi a Iva e altro per l’anno di imposta 2007, con determinazione di un reddito d’impresa e di maggiori imposte e sanzioni. Gli accertamenti traevano origine da un avviso emesso nei confronti della società, divenuto definitivo per mancata impugnazione.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dei contribuenti, rilevando che le loro argomentazioni si riferivano tutte al contenzioso riguardante la società e che mancavano censure specifiche avverso gli accertamenti a loro notificati. I soci ricorrevano per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che investono la violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 44 e ss. del d.P.R. n. 917 del 1986, oltre all’art. 112 cod. proc. civ. e all’art. 2909 cod. civ. I ricorrenti assumevano che l’avviso nei confronti della società in liquidazione fosse stato notificato a soggetto non legittimato e che il giudicato formatosi in un diverso giudizio non potesse estendersi a chi ne era rimasto estraneo.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che nel giudizio di impugnazione dell’avviso emesso nei confronti del socio non vi è litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci. Ne consegue che il giudicato nei confronti della società, o comunque l’irrevocabilità dell’avviso a essa notificato, spiega effetti riflessi nei confronti del socio, poiché l’accertamento tributario a carico della società costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento verso i soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano.

La Corte precisa la distinzione decisiva: l’efficacia riflessa opera quando il giudicato abbia annullato l’atto societario per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, perché in tal caso la caducazione dell’accertamento sociale priva di fondamento la presunzione di distribuzione degli utili. Diversamente, l’annullamento per vizi del procedimento, quali l’inesistenza della notifica o l’errata intestazione dell’avviso, integra un giudicato formale, e non sostanziale, che non revoca in dubbio la pretesa erariale.

Quanto all’onere probatorio, la Corte conferma che la presunzione di attribuzione pro quota dei maggiori utili comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del socio, il quale deve dimostrare che i ricavi non sono stati realizzati o non sono stati distribuiti. Nel caso concreto, i contribuenti non avevano né allegato né provato tali circostanze, né avevano formulato censure specifiche agli avvisi a loro notificati: i motivi sono pertanto inammissibili. Il terzo motivo, che denunciava omessa pronuncia, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per errata individuazione del vizio, dovendo l’error in procedendo essere dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è assorbito in quanto condizionato. Il ricorso principale è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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