Motivazione apparente della CTR che decide secondo buon senso nel redditometro (Cass. civ. Sez. V n. 20029 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione avverso la sentenza della CTR del Piemonte che, accogliendo l’appello del contribuente, aveva riformato la pronuncia di primo grado. La CTP aveva respinto l’originario ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef e relative addizionali per l’anno d’imposta 2006, in applicazione della disciplina sul redditometro.
La CTR, senza entrare nel merito dell’ammissibilità dell’utilizzo retroattivo del nuovo redditometro, aveva valorizzato il “buon senso” e strumenti più flessibili in luogo di meri calcoli matematici, escludendo che le rate di mutuo potessero costituire indici di capacità di spesa, e aveva aderito alle argomentazioni del contribuente. Il ricorso erariale è affidato a due motivi; il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo del ricorso principale, con cui si denunzia la nullità della sentenza per motivazione omessa e/o apparente, in violazione degli artt. 113 e ss. cod. proc. civ., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che la CTR abbia fondato la decisione su argomentazioni prive di rilevanza giuridica, quale il “buon senso”, in violazione del divieto di decidere secondo equità.
Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio secondo cui il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico seguito dal giudice, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né disamina logico-giuridica del percorso argomentativo (Cass. n. 3819 del 2020).
Le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (Cass. Sez. V n. 13415 del 2024).
Nel caso di specie la CTR ha richiamato un non meglio identificato “buon senso”, disattendendo l’applicazione della normativa di settore. Ha affermato di non voler entrare nel merito dell’applicazione retroattiva del d.l. n. 78/2010, salvo poi invocarla in relazione alle rate del mutuo. Ha infine accolto le argomentazioni del contribuente senza illustrare quali fossero le ragioni di merito esposte. La motivazione, a tratti illogica e contraddittoria, non rende percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione.
La Corte ribadisce inoltre l’orientamento consolidato per cui, in tema di accertamento sintetico, l’eliminazione del riferimento al reddito complessivo netto, conseguente alla novellazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 introdotta dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, opera, per effetto della disciplina transitoria, solo a partire dagli accertamenti riferiti all’anno di imposta 2009 (Cass. Sez. V n. 10578/2022).
In conclusione, il primo motivo del ricorso principale è accolto, con assorbimento, per la sua pregiudizialità logica, del secondo motivo e dell’unico motivo del ricorso incidentale, involgendo entrambi il merito della pretesa tributaria. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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