L’atto di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione è dovuto e non richiede avviso (C.G.A.R.S. n. 747 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto che accerta l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire ha natura vincolata ed è atto dovuto: l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive si produce di diritto per il decorso inutile del termine di novanta giorni fissato nell’ordine demolitorio. Il verbale redatto dalla polizia municipale costituisce atto endoprocedimentale con funzione preparatoria e strumentale; la sua omessa notificazione all’interessato non determina l’invalidità del provvedimento conclusivo. L’atto produttivo degli effetti, soggetto a notifica, è il formale provvedimento con cui l’autorità amministrativa fa proprio l’esito dell’accertamento. Il vizio procedimentale è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, trattandosi di atto di natura vincolata.
Il Fatto
L’appellante aveva acquistato nel 1976 la proprietà di un terreno su cui aveva realizzato un fabbricato senza titolo abilitativo. Il Comune aveva rigettato la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47/1985 e aveva intimato la demolizione con l’ordinanza n. 64/92. Il TAR Sicilia, con ordinanza collegiale del 24 novembre 1992, aveva sospeso l’efficacia dell’ingiunzione. Nel 2011 il Comune notificava l’atto di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione, impugnato con ricorso fondato su un unico motivo: la violazione dell’art. 7, comma 4, legge n. 47/1985 per omessa notificazione del rapporto di servizio della polizia municipale attestante l’inadempimento.
Il TAR Sicilia, Sez. II, con sentenza n. 320/2022, rigettava il ricorso, qualificando l’atto della polizia municipale come endoprocedimentale e la cui omessa notifica non incide sulla validità del provvedimento successivo. L’appellante riproponeva il motivo e introduceva nuove censure; il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7814 del 2023: l’atto da notificare all’interessato non è il verbale della polizia municipale, ma il formale provvedimento che produce gli effetti dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, con il quale l’amministrazione fa proprio l’esito dell’accertamento. Il Collegio ritiene il principio applicabile alla fattispecie per la piena corrispondenza tra la norma citata e l’art. 7, comma 4, legge n. 47/1985.
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, è qualificata come atto dovuto, privo di contenuto discrezionale, subordinato solo all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di novanta giorni: per la sua adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso concreto non erano contestati né l’abusività delle opere né l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Da ciò consegue l’irrilevanza del vizio procedimentale per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, essendo l’atto di natura vincolata. Il verbale di accertamento ha natura meramente dichiarativa, non esplica effetti propri nella sfera del destinatario ed è pacificamente escluso dall’impugnabilità. L’effetto acquisitivo si produce di diritto per la sola inutile scadenza del termine, come confermato dall’orientamento consolidato (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2368 del 2014; sez. VII, n. 272 del 2023).
Quanto all’asserita sospensione dell’ordinanza di demolizione, il rilievo è respinto per due ragioni: il fatto non è dimostrato, non risultando prodotta l’ordinanza cautelare; la doglianza introduce un motivo diverso e ulteriore rispetto all’unico dedotto in primo grado, quindi inammissibile per mancata proposizione di motivi aggiunti. Anche i motivi nuovi dell’appello sono inammissibili in forza dell’art. 104, comma 1, c.p.a., che vieta nuove domande ed eccezioni non rilevabili d’ufficio, a tutela del doppio grado di giurisdizione e dell’immutabilità della causa petendi.
Nel merito, comunque, le censure sono destituite di fondamento: la prima attiene a un vizio procedimentale inidoneo a determinare illegittimità per il disposto dell’art. 21-octies legge n. 241/1990; la seconda si fonda su circostanza priva di prova, non potendosi attribuire rilievo all’omessa ottemperanza dell’ordinanza istruttoria da parte del Comune, essendo il provvedimento cautelare nella disponibilità dell’appellante. L’appello è respinto; nulla sulle spese per l’omessa costituzione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.