Nullità del giudizio di revocazione per omessa integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 1268 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione tributario, ai sensi dell’art. 65, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di merito, in conformità a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 per l’appello. Tale regola si applica sia in caso di litisconsorzio necessario sostanziale, sia in caso di mero litisconsorzio processuale. La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di una di queste parti, come l’agente della riscossione, determina la nullità del procedimento e della sentenza emessa all’esito del giudizio di revocazione, a nulla rilevando che la parte non si sia costituita nel grado precedente.
Il Fatto
I soci di una società in nome collettivo impugnavano le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di tributi e sanzioni relative all’anno d’imposta 2002. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma parziale, accoglieva l’appello in relazione ad una delle cartelle per difformità tra le somme accertate e quelle intimate. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, num. 4, c.p.c., deducendo che il giudice d’appello non aveva considerato l’importo dell’IVA dovuta riportato nell’avviso di accertamento. La CTR accoglieva la revocazione e rigettava il ricorso introduttivo dei contribuenti. Questi ultimi proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità del giudizio di revocazione per non essere stato instaurato il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, parte dei precedenti gradi di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del litisconsorzio necessario instaurato nel giudizio di revocazione. Gli ermellini hanno rilevato che, ai sensi dell’art. 65, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso per revocazione deve essere proposto nelle forme previste per l’appello dall’art. 53, comma 2, dello stesso decreto, ossia nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado o di quello di appello, a seconda del grado in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.
La Suprema Corte ha precisato che tale regola si applica sia in caso di litisconsorzio necessario sostanziale, sia in caso di mero litisconsorzio processuale. Nel caso di specie, essendo state impugnate delle cartelle di pagamento, l’agente della riscossione, che era stato parte del giudizio di merito, doveva necessariamente essere evocato anche nel giudizio di revocazione. La mancata adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. in una causa inscindibile comporta la nullità dell’intero procedimento e della sentenza.
La Corte ha infine disatteso l’argomento dell’Agenzia delle entrate, secondo cui la notifica non era dovuta poiché l’agente della riscossione non si era costituito in appello. La nozione di “partecipazione al giudizio” di cui all’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non va intesa come partecipazione attiva, ma comprende tutte le parti nei cui confronti il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nel grado precedente, a prescindere dalla loro scelta di costituirsi. Dichiarata la nullità del giudizio di revocazione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio e valuti il merito della domanda di revocazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.