Responsabilità erariale per indebita percezione di contributi agricoli e violazione di destinazione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 61 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di contributi pubblici per lo sviluppo rurale è tenuto al rispetto del vincolo di destinazione e mantenimento degli investimenti finanziati per il periodo previsto dal bando. La sottrazione dei beni finanziati all’esecuzione forzata, la mancata comunicazione all’amministrazione del mutamento di titolarità e l’inerzia di fronte al pignoramento integrano violazione degli obblighi e danno erariale per indebita fruizione del finanziamento. Tali condotte escludono la causa di forza maggiore, riconducibili a comportamento gravemente colpevole dell’imprenditore. La consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando integra il requisito soggettivo del dolo. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in presenza di un rapporto di servizio tra il percettore e il soggetto pubblico, indipendentemente dal titolo della gestione del denaro pubblico.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di un’impresa individuale agricola, in proprio e nella qualità di rappresentante legale, chiedendo la condanna al pagamento di 75.968,52 euro in favore della Regione e dell’ARPEA per indebita percezione di finanziamenti pubblici. L’impresa era stata ammessa a un contributo di 120.000 euro nell’ambito di un bando regionale per lo sviluppo rurale, con termine per la realizzazione degli investimenti fissato al 30 giugno 2013.
A seguito di un sopralluogo del 2017, i funzionari regionali rilevarono che le strutture e gli impianti finanziati non erano più presenti in azienda. L’amministrazione avviò quindi il procedimento di revoca, contestando la violazione del vincolo di destinazione e uso previsto dalla deliberazione di Giunta regionale. Il convenuto non si è costituito e il giudizio si è svolto in contumacia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 c.g.c., accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza. Nel merito, ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di servizio in capo al percettore di contributi pubblici, richiamando le Sezioni Unite nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014 e 12086/2016, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti.
Il Collegio ha rilevato il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell’erogazione pubblica. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di fondi comunitari — causa C-383/06 e causa C-465/10 — secondo cui il sistema di sovvenzioni si fonda sull’adempimento degli obblighi del beneficiario e il legittimo affidamento non può essere invocato da chi abbia commesso una violazione manifesta della normativa. Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche ai fondi regionali.
Dagli atti è emerso che il convenuto aveva subito nel 2014 un pignoramento dei beni aziendali con vendita all’asta, che il subentrante non era imprenditore agricolo professionale, che nulla era stato comunicato all’ARPEA e che il convenuto non si era opposto al pignoramento per far dichiarare l’impignorabilità dei macchinari acquistati con il contributo ai sensi dell’art. 515 c.p.c. Tali condotte hanno integrato la violazione dell’obbligo di mantenimento e un’ipotesi di danno erariale.
Quanto al profilo soggettivo, il Collegio ha ravvisato il dolo, in ragione della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando e della normativa regionale, richiamando un proprio precedente (n. 227/2022). Ha quindi accolto la domanda, condannando il convenuto al risarcimento di 75.968,52 euro, oltre rivalutazione monetaria dalla percezione del finanziamento e interessi legali dal deposito della sentenza, con condanna alle spese di giudizio in favore dell’erario.
Nota della Redazione
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