Accertamento sanitario in concorso: obbligo di motivare il diniego di ripetizione (Cons. Stato n. 10197 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura concorsuale di reclutamento, la Commissione medica che non consenta al candidato di ripetere l’accertamento sanitario, pur quando il bando preveda la possibilità di fissare un termine per sottoporsi alla verifica dell’idoneità fisica, deve esternare la ragione del diniego. Il giudizio di non idoneità è sindacabile quando risulti un eccessivo divario tra la valutazione compiuta in sede concorsuale e quella emersa in sede di verificazione, non giustificato dall’intervento di chirurgia refrattiva, da considerarsi routinario. Assume rilievo, ai fini della perplessità della valutazione sanitaria, la pregressa e incontestata attività di servizio svolta per funzioni corrispondenti a quelle messe a concorso. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura speciale di reclutamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetta con decreto dipartimentale n. 238/2018, e faceva valere la riserva del 30% delle unità in favore del personale volontario iscritto da almeno tre anni nell’apposito elenco.
A seguito degli accertamenti psicofisici, la Commissione medica esprimeva un giudizio di non idoneità per deficit di acutezza visiva e l’Amministrazione disponeva l’esclusione dalla procedura. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, rilevando che il trattamento di chirurgia refrattiva era stato eseguito dopo la visita concorsuale. Il candidato proponeva appello, dolendosi anche del mancato riconoscimento della regola dell’assorbimento in ragione dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, e nelle more veniva riassunto con riserva, svolgendo le funzioni di vigile del fuoco.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene rilevante la pregressa e incontestata attività di servizio svolta dall’appellante in qualità di volontario, per funzioni sostanzialmente corrispondenti a quelle messe a concorso, unitamente alla circostanza, anch’essa incontestata, che l’appellante, assunto con riserva in forza dell’ordinanza cautelare, svolga le funzioni di vigile del fuoco senza che siano noti impedimenti.
Tali elementi inducono a ritenere perplessa la valutazione sanitaria compiuta dall’Amministrazione. Coglie quindi nel segno la censura relativa all’eccessivo divario tra la valutazione compiuta in sede concorsuale e quella eseguita a seguito della verificazione disposta dal TAR. Nemmeno l’intervento subito dall’appellante, di per sé, giustifica un simile scarto.
Il Collegio sottolinea inoltre che l’Amministrazione non ha tenuto in debito conto la possibilità concessa dall’art. 9 del D.M. n. 238, che, in presenza di determinati presupposti, consente alla Commissione di fissare il termine entro il quale sottoporre i candidati all’accertamento sanitario per verificare la sussistenza dell’idoneità fisica.
L’intervento di chirurgia refrattiva è da considerarsi routinario e l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare sulla ragione che l’avrebbe indotta a non concedere la possibilità di ripetere l’accertamento. Il diniego di tale facoltà, privo di motivazione, integra quindi il vizio che travolge il provvedimento di esclusione.
Alla luce di tali considerazioni, l’appello è accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado con annullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese del grado sono compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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