Sopravvenuta aggiudicazione e contratto: improcedibile l’impugnazione delle clausole del bando (Cons. Stato n. 10198 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La stipula del contratto di appalto, intervenuta senza alcuna riserva da parte dell’offerente aggiudicatario, determina il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione delle clausole del bando e del disciplinare di gara, con conseguente improcedibilità del ricorso di primo grado. Il giudice d’appello deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e, per l’effetto, annullare senza rinvio la sentenza di rigetto, essendo la situazione sostanziale tra le parti definita esclusivamente dagli atti sopravvenuti. La regola dell’improcedibilità opera anche quando l’aggiudicazione sia intervenuta in favore del ricorrente stesso, poiché la definizione del rapporto per via contrattuale esclude l’utilità della pronuncia sul bando. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente impugnava davanti al TAR Puglia il bando e il disciplinare della gara indetta da un Comune per l’affidamento triennale della gestione dei servizi di accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati. La censura riguardava la clausola che commisurava il corrispettivo dell’aggiudicatario alle sole presenze effettive dei minori registrate nel periodo di esecuzione, moltiplicate per i giorni di durata del servizio: secondo il ricorrente, tale previsione avrebbe reso l’offerta economicamente non remunerativa e la clausola andava qualificata come immediatamente escludente.
Il TAR respingeva il ricorso nel merito, ritenendo le censure infondate. Il Consorzio proponeva appello, reiterando i motivi di primo grado. La difesa dell’amministrazione eccepiva in via preliminare l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello, anche in ragione dell’intervenuta aggiudicazione della gara in favore dello stesso Consorzio appellante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione dell’amministrazione e dichiara l’appello inammissibile per l’improcedibilità del ricorso di primo grado, sopravvenuto il difetto di interesse. La sequenza cronologica è decisiva: il ricorso introduttivo era stato notificato il 17 luglio 2023, l’aggiudicazione in favore del Consorzio è datata 21 settembre 2023 e il contratto è stato stipulato il 14 novembre 2023.
All’epoca in cui la causa venne trattenuta in decisione in primo grado — udienza del 7 marzo 2024, con sentenza pubblicata il 22 marzo 2024 — il ricorso era dunque già divenuto improcedibile. La stipula del contratto tra il Consorzio e il Comune, avvenuta senza alcuna riserva da parte del primo, ha fatto venir meno l’interesse all’impugnazione del bando e del disciplinare di gara.
Da ciò deriva, come conseguenza processuale, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado per difetto sopravvenuto di interesse e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza. Il Collegio sottolinea che la situazione sostanziale tra le parti è definita esclusivamente dagli atti sopravvenuti, cioè dall’aggiudicazione e dal contratto, cosicché nessuna utilità può trarsi da una pronuncia sulle clausole della lex specialis.
La disciplina delle spese giudiziali per il doppio grado segue la regola della soccombenza. L’appellante è pertanto condannato al pagamento delle spese in favore del Comune, liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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