Revoca della licenza di commercio preziosi e autonomia del giudizio di affidabilità (TAR Campania n. 3612 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La licenza per il commercio di oggetti preziosi di cui all’art. 127 del R.D. n. 773 del 1931 ha natura strettamente personale e non può essere trasmessa né esercitata per mezzo di rappresentanti, salvi i casi previsti dalla legge. Il giudizio di affidabilità del titolare, espressione di amplissima discrezionalità, è autonomo rispetto all’accertamento penale e può fondarsi su un quadro indiziario complessivo, sindacabile solo entro i limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà. La successiva definizione favorevole del processo penale non incide sulla legittimità del provvedimento valutato alla data della sua adozione. L’accertata dissociazione tra intestazione formale e gestione sostanziale dell’attività integra autonoma violazione dell’art. 8 TULPS e giustifica la revoca.
Il Fatto
Le ricorrenti, socie accomandataria e accomandante di una società operativa in Napoli nel commercio al dettaglio di oggetti preziosi, impugnano il provvedimento con cui il Questore ha revocato la licenza ex art. 127 TULPS e ha rilasciato nuova licenza per il medesimo esercizio all’amministratore giudiziario nominato nell’ambito di un sequestro preventivo.
Il provvedimento si fonda sul ruolo del coniuge e affine di una delle socie, ritenuto reale dominus dell’impresa, indagato per riciclaggio continuato aggravato dalla finalità di agevolazione di sodalizi mafiosi. Le ricorrenti deducono l’insussistenza dell’interesse pubblico attuale, la sproporzione della misura e l’idoneità dell’epilogo assolutorio sopravvenuto a travolgere l’atto.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dalla qualificazione del settore come ambito di estrema delicatezza ordinamentale, per il quale è giustificata la massima severità nel riscontro dei requisiti soggettivi. La buona condotta si sostanzia nella generale affidabilità del soggetto, accertata mediante valutazione prognostica sui fatti, sui legami e sul contesto ambientale.
Il giudizio amministrativo è autonomo da quello penale. L’efficacia vincolante del giudicato opera solo quando la sussistenza dei reati sia esclusa ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., mentre il vincolo oggettivo copre i soli fatti materiali e non la loro qualificazione. Il giudizio di affidabilità ha funzione precauzionale, quello penale funzione repressiva: l’Autorità può valutare nell’oggettività storica i fatti e prescindere dagli esiti del processo.
La Corte valorizza la sentenza assolutoria prodotta dalle stesse ricorrenti, da cui emergono il condizionamento criminale delle società del gruppo e la non obiettiva infondatezza dell’ipotesi accusatoria. Ne trae conferma del quadro indiziario, non la sua caducazione.
I mutamenti della compagine sociale non furono comunicati alla Questura, eludendo l’obbligo informativo. Soprattutto, la gestione effettiva risultava in capo a un soggetto diverso dall’intestataria: violazione del principio di personalità della licenza ex art. 8 TULPS. Né rileva l’affidamento all’amministratore giudiziario, che non trasmuta la natura personale del titolo. Il ricorso è rigettato.
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Nota della Redazione
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