Doppia notifica PEC della sentenza e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. I n. 21489 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la seconda notificazione del medesimo provvedimento è tamquam non esset quando la prima sia stata ritualmente perfezionata. Nessuna norma processuale consente di attribuire alla seconda notificazione il valore di rinuncia tacita agli effetti della prima. La notificazione validamente eseguita determina il decorso del termine breve di impugnazione e la sua ritualità esclude che la duplicazione dell’invio possa costituire fonte di incertezza. Non integra omesso esame di un fatto decisivo la doglianza che investa un’attività del giudice relativa a un fatto endoprocessuale, estranea alla nozione storico-naturalistica di fatto elaborata dalle Sezioni Unite.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 31/2019, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da una azienda sanitaria avverso la pronuncia del Tribunale di Lecce n. 573/2017. Il giudice di secondo grado ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata a mezzo PEC il 21.02.2017, mentre l’atto di appello era stato notificato il 24.03.2017, oltre il trentesimo giorno previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.

L’azienda sanitaria aveva sostenuto che la notifica non aveva consentito l’apertura dei documenti allegati, ma la Corte territoriale ha escluso il dedotto problema tecnico. Avverso la pronuncia l’azienda ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, articolati sulla duplicazione della notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 21 e il 22.02.2017.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi sono stati esaminati congiuntamente per la loro connessione e dichiarati inammissibili. La ricorrente non si è confrontata con le ragioni della sentenza impugnata, che avevano accertato la ritualità della prima notificazione del 21.02.2017. Non essendo contestato che quella notifica fosse andata a buon fine, essa era pienamente idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

La Corte ha respinto la tesi secondo cui alla seconda notificazione dovrebbe attribuirsi il significato giuridico di rinuncia tacita agli effetti della prima. Sul punto il Collegio ha osservato che nessuna norma di natura processuale consente una simile conclusione. Di conseguenza, la seconda notifica, non potendo essere considerata fonte di incertezza proprio in ragione della ritualità della prima, deve ritenersi tamquam non esset.

Quanto alla rimessione in termini, la Corte ha escluso che la Corte d’Appello abbia omesso di pronunciarsi: la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività ha implicitamente rigettato l’istanza, e la relativa motivazione è desumibile dal rilievo sulla regolarità della prima notifica. Tale regolarità aveva consentito all’appellante di essere edotto del contenuto della sentenza e dei documenti allegati, con piena possibilità di esercitare il diritto di difesa.

La censura di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è stata giudicata estranea alla fattispecie, come definita dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e ribadita dai richiamati arresti di legittimità. La nozione di fatto rilevante attiene a un accadimento o a una circostanza di ordine storico-naturalistico, mentre nel caso di specie si lamenta un’omessa attività del giudice su un fatto endoprocessuale. In ogni caso, la seconda notifica non costituisce fatto decisivo a fronte della ritualità della prima.

Il quinto motivo, relativo alle spese processuali e alla dedotta incertezza del comportamento della controparte, è stato giudicato infondato. La Corte ha confermato l’applicazione del principio di soccombenza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *