Notifica al registro imprese e irreperibilità della società (Cass. civ. Sez. V n. 20361 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, una volta constatata l’irreperibilità della società presso la sede legale risultante dal registro delle imprese, l’agente notificatore può legittimamente fare affidamento sulle risultanze camerali e perfezionare la notifica mediante il rito degli irreperibili di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, con deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso nell’albo del Comune. A tal fine non sono necessarie ulteriori ricerche fuori dal Comune del domicilio fiscale, né la comunicazione all’interessato a mezzo raccomandata, poiché la previsione dell’art. 140 cod. proc. civ. opera solo quando siano conosciuti residenza e indirizzo del destinatario.

Il Fatto

Il contribuente, già socio accomandatario di una s.a.s., riceveva un’intimazione di pagamento per un importo complessivo di oltre 471.000 euro, quale coobbligato della società. Proponeva opposizione davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che annullava gli atti impugnati ritenendo nulle le notifiche degli atti interruttivi.

La CGT di secondo grado dell’Abruzzo, in parziale riforma, distingueva tra notifiche irrituali eseguite ai sensi degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. direttamente verso la società e notifiche validamente effettuate a mani del legale rappresentante; riconosceva efficacia interruttiva a uno dei due verbali di pignoramento e applicava la prescrizione quinquennale a sanzioni e interessi. Le Agenzie ricorrevano per cassazione con tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la disciplina del procedimento notificatorio e non la ricostruzione del fatto: la censura è quindi correttamente introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La Corte ribadisce un orientamento consolidato: la notifica segue il rito dell’art. 140 cod. proc. civ. solo quando residenza e indirizzo siano conosciuti e la consegna non riesca per mancato rinvenimento del destinatario; si applica invece l’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto.

Nessuna norma prescrive quali ricerche debbano essere compiute né con quali formule il loro esito vada documentato: basta che le ricerche siano state effettuate, attribuibili al messo e riferibili alla notifica in esame, secondo il richiamo a Cass. n. 20425 del 2007. È richiamato anche l’orientamento per cui la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita senza comunicazione a mezzo raccomandata né ulteriori ricerche fuori dal Comune, come affermato da Cass. n. 3378 del 2020 e Cass. n. 23549 del 2020.

Il passaggio decisivo è l’autoresponsabilità delle imprese in ordine ai dati iscritti nel registro: l’indicazione della sede legale è funzionale anche alla reperibilità della società, sicché l’agente può fare affidamento sulle risultanze camerali e ritenerla irreperibile quando non la trovi presso quella sede, secondo Cass. n. 24666 del 2024. Nella specie non risultava alcun trasferimento di sede rispetto all’indirizzo in cui il notificatore aveva tentato l’accesso. Il motivo è dunque fondato.

Il secondo e il terzo motivo — violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 quanto alla tempestività dell’impugnazione delle cartelle e dell’art. 2943 cod. civ. quanto agli effetti interruttivi — restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo.

Il ricorso incidentale non supera il vaglio di ammissibilità. Il vizio di art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. presuppone l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, e non può risolversi in un nuovo apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto rilevante è stato comunque considerato (Cass. n. 17005 del 2024; Cass. n. 2268 del 2022). Quanto all’art. 2697 cod. civ., la CGT2 non ha invertito l’onere della prova: accertato che il verbale di pignoramento riguardava i crediti poi contestati, era il contribuente a dover provare l’esistenza di crediti ulteriori e diversi. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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