Il diniego di un’agevolazione fiscale è atto impositivo definibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 21278 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità alla definizione agevolata delle liti tributarie ex art. 6 d.l. n. 119/2018, la nozione di atto impositivo deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente formale. Rientra in tale categoria, ed è pertanto definibile, l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria nega un’agevolazione fiscale, come il disconoscimento di un credito d’imposta, poiché tale provvedimento, incidendo unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente e determinando un maggior carico tributario, produce un effetto equivalente a quello di un avviso di accertamento. Il criterio funzionale, privilegiato dalle Sezioni Unite, impone un’interpretazione favorevole alla definizione, coerente con la ratio deflattiva delle discipline condonistiche.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di rettifica, rispettivamente ai fini IRES e IRAP, per l’anno d’imposta 2008, contestando plurimi rilievi, tra cui il disconoscimento di un credito d’imposta per ricerca e sviluppo. I giudizi di primo e secondo grado si concludevano con la soccombenza dell’Ufficio. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società presentava istanza di definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018. L’Ufficio negava la definizione con riferimento all’avviso IRES, ritenendo non definibile il rilievo concernente il diniego del beneficio fiscale, in quanto privo di una pretesa quantificata di maggior tributo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, in quanto la sua eventuale fondatezza avrebbe assorbito ogni altra questione. Il primo motivo di tale ricorso è stato accolto. La Corte ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 18298 del 2021, secondo cui, ai fini della definizione agevolata, rileva la natura sostanziale dell’atto impugnato, a prescindere dal nomen iuris utilizzato.
Adottando il criterio funzionale, che valorizza l’aspetto sostanziale della vicenda, la Corte ha osservato come il diniego di un’agevolazione fiscale abbia un effetto speculare a quello di un avviso di accertamento: comportando, in via automatica, l’imposizione di un carico tributario superiore rispetto a quello che il privato ritiene di dover sopportare. Escludere tali liti dal novero di quelle definibili si risolverebbe in una disparità di trattamento irragionevole tra contribuenti.
La Corte ha quindi ribadito il costante indirizzo di legittimità per cui ciò che rileva ai fini della qualificazione dell’atto come impositivo è la sua effettiva funzione, non la qualificazione formale, con la conseguenza che la contestazione del contribuente deve essere idonea a integrare una controversia effettiva sui presupposti e sui contenuti dell’obbligazione tributaria. Nella specie, l’avviso di rettifica della dichiarazione IRES è stato qualificato come atto sostanzialmente impositivo, con conseguente diritto della contribuente alla definizione agevolata dell’intera lite.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso avverso il diniego ha assorbito l’esame del secondo motivo e reso superfluo l’esame del ricorso principale dell’Agenzia. In accoglimento dell’opposizione avverso il diniego, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
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Nota della Redazione
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