Patrocinio a spese dello Stato e dimezzamento dei compensi nel processo amministrativo (TAR Sardegna n. 241 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo è disciplinata dall’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che impone il rispetto dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, e dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dispone il dimezzamento degli importi. Il giudice, ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 55/2014, valuta la congruità del compenso in base alla natura, alla complessità e al valore della causa, ai risultati conseguiti e alle questioni trattate, potendo discostarsi dalle richieste del difensore entro i limiti del 50 per cento. La liquidazione deve essere operata con decreto di pagamento anche quando la sentenza di merito abbia compensato le spese tra le parti, trattandosi di statuizione autonoma relativa al rapporto tra il difensore e lo Stato. Gli interventori ad opponendum, se ammessi al beneficio, hanno diritto alla liquidazione dei compensi per l’attività svolta, sempre che l’intervento non sia manifestamente infondato.
Il Fatto
La ricorrente, associazione ambientalista, aveva impugnato il decreto con cui la Regione aveva adottato il calendario venatorio per la stagione 2025-2026, limitatamente alle disposizioni che consentivano il prelievo di alcune specie oltre il c.d. “arco temporale massimo”. Il giudizio, definito con sentenza di accoglimento parziale e compensazione delle spese tra le parti, aveva visto la partecipazione di numerose associazioni venatorie in qualità di intervenienti ad opponendum.
Successivamente alla pubblicazione della sentenza, i difensori della ricorrente e delle associazioni intervenienti, tutte ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con distinti decreti della Commissione, avevano depositato istanze di liquidazione dei compensi professionali. Il Tribunale è stato pertanto chiamato a determinare gli importi spettanti a ciascun difensore per l’attività prestata nel giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la sentenza di accoglimento parziale non osta alla liquidazione dei compensi, in quanto il procedimento di cui agli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002 è diretto a regolare il rapporto tra lo Stato e il difensore della parte non abbiente, rimanendo estraneo alla regolazione delle spese tra le parti. Ha inoltre escluso che gli interventi ad opponendum fossero manifestamente infondati, condizione che avrebbe giustificato il diniego del beneficio agli intervenienti.
Quanto alla misura del compenso, il Tribunale ha richiamato l’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, che vincola la liquidazione ai valori medi delle tariffe professionali, e l’art. 4 del D.M. n. 55/2014, che individua i criteri di valutazione dell’attività difensiva: caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, importanza e complessità della causa, risultati conseguiti e numero delle questioni trattate. La norma consente al giudice di discostarsi dai valori medi, con aumento fino all’80 per cento o diminuzione non oltre il 50 per cento.
Il Collegio ha quindi applicato l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che per il processo amministrativo impone l’ulteriore dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio. Sulla base di tali criteri, ha ritenuto congruo liquidare al difensore della ricorrente un compenso di € 1.800,00, inferiore ai € 2.480,00 richiesti, e ai difensori delle tre associazioni intervenienti un compenso di € 1.200,00 ciascuno, riducendo le richieste di € 2.284,50 avanzate da ciascuno.
La riduzione rispetto alle domande è stata motivata con riferimento all’opera complessivamente prestata, alla natura e al grado di complessità della causa e all’esito del giudizio, definito con accoglimento parziale. Il Tribunale ha infine disposto la comunicazione del decreto alla parte istante, secondo la procedura prevista per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.