Accessione e comodato: il titolo esclude l’acquisto originario dell’impianto (Cass. civ. Sez. I n. 11344 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accessione di cui all’art. 934 cod. civ. configura un acquisto a titolo originario che opera ipso iure al momento dell’incorporazione dell’opera al suolo, con pronuncia giudiziale di natura meramente dichiarativa. La regola non è assoluta e può essere derogata da un titolo idoneo, anche di natura obbligatoria e non solo reale. Ove esista un diritto reale o personale che attribuisca al terzo la facoltà di edificare su suolo altrui, viene meno la ragione stessa di applicare la disciplina dell’accessione, perché il conflitto è regolato dalla disciplina specifica del rapporto. Il giudice deve pertanto interpretare il contratto che lega le parti per accertare l’eventuale rinuncia agli effetti dell’accessione. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è ammessa l’introduzione di domande riconvenzionali da parte della curatela fallimentare.

Il Fatto

Una società titolare di terreni destinati all’estrazione di materiali inerti li aveva concessi in comodato a un’altra società, che vi aveva installato un impianto di lavorazione e produzione di calcestruzzo con materiali propri. Dopo il fallimento della comodataria, la concedente propose domanda tardiva di rivendica ai sensi dell’art. 101 legge fall., chiedendo la restituzione dei terreni liberi da materiali. Il giudice delegato rigettò l’istanza; la società propose opposizione ex art. 98 legge fall. davanti al Tribunale, estendendo la domanda all’accertamento dell’acquisto per accessione dell’impianto.

Il Tribunale accolse la rivendica di alcuni terreni e dichiarò l’acquisto per accessione dell’impianto ex art. 935 cod. civ., condannando la concedente a corrispondere al Fallimento il valore dell’opera. Entrambe le parti impugnarono la decisione con ricorso per cassazione, articolato ciascuno in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo motivo del Fallimento e il primo motivo della concedente. Il diritto di proprietà è diritto autodeterminato: la sua individuazione dipende dal contenuto e non dal titolo che ne costituisce la fonte. Ne deriva che il giudice può accogliere la domanda sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato, senza incorrere in extrapetizione, e che non è configurabile alcun vizio di novità della domanda.

È invece fondato il primo motivo della concedente. Il Tribunale ha affermato dapprima che l’impianto era di proprietà della comodataria e poi che esso era stato acquistato per accessione: affermazioni logicamente contraddittorie, poiché l’acquisto ex art. 934 cod. civ. opera automaticamente al momento dell’incorporazione e la pronuncia ha efficacia dichiarativa.

Il secondo motivo della concedente e il terzo del Fallimento censurano l’erronea evocazione dell’art. 935 cod. civ., dettato per la diversa ipotesi della costruzione sul fondo proprio con materiali altrui. Essendo pacifico che la comodataria installò sul terreno altrui un impianto realizzato con materiali propri, la fattispecie astratta è quella dell’art. 934 cod. civ., derogabile mediante idoneo titolo.

Il secondo motivo del Fallimento e il terzo della concedente, esaminati congiuntamente, sono parimenti fondati. Il titolo idoneo a derogare all’accessione può avere efficacia non solo reale ma anche obbligatoria, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8434 del 2020 in tema di contratto atipico di concessione ad aedificandum. Inoltre, secondo le Sezioni Unite n. 3873 del 2018, ove sussista un diritto reale o personale che assegni al terzo la facoltà di edificare, la disciplina dell’accessione non trova applicazione, perché il conflitto è assoggettato a una regolazione specifica. Il Tribunale avrebbe dovuto interpretare le clausole del comodato per verificare se esse integrassero una rinuncia all’accessione o un impedimento dei suoi effetti. Si osserva altresì che l’art. 936 cod. civ. presuppone che le parti non siano legate da alcun vincolo contrattuale.

È infine fondato il quarto motivo della concedente: il Tribunale, condannandola a corrispondere un’indennità, è incorso in ultrapetizione, essendo pacifica l’assenza di una domanda della curatela. Una simile domanda, se proposta, sarebbe stata inammissibile, poiché il giudizio di opposizione allo stato passivo non consente l’introduzione di domande riconvenzionali del curatore. Ne resta assorbito il quarto motivo del Fallimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *