L’utilizzatore occasionale del bungalow non è legittimato passivo della sanzione per omessa demolizione (TAR Abruzzo n. 112 del 07.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione e la conseguente sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non possono essere legittimamente irrogate nei confronti del mero utilizzatore temporaneo e occasionale dell’area e della struttura ivi installata, qualora tale soggetto non sia anche personalmente responsabile dell’abuso edilizio. La disponibilità di fatto del bene, fondata su un titolo personale di godimento, non integra quel rapporto qualificato con la res che solo può giustificare l’ordine di ripristino. Nel caso di opere stabilmente infisse al suolo, realizzate su terreno altrui, opera il fenomeno dell’accessione ex art. 934 cod. civ., sicché un contratto di natura personale che presupponga la natura mobile della struttura è nullo per inesistenza dell’oggetto o irrealizzabilità della causa, con conseguente attribuzione della legittimazione passiva al proprietario del suolo o al soggetto cui l’abuso sia materialmente ascrivibile.
Il Fatto
Il Comune di Casalbordino, con atto del 27 giugno 2024, disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una struttura prefabbricata di mq 51,30 insistente su una piazzola del campeggio, realizzata senza titolo edilizio in area vincolata, nonché l’irrogazione della sanzione pecuniaria di €20.000,00 alla donna che utilizzava il bungalow, per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione emessa nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo di non essere proprietaria del terreno né autrice dell’abuso, ma mera utilizzatrice occasionale della struttura, gestita unitamente al complesso del campeggio da terzi. Eccepiva, in subordine, la necessità di un’unica sanzione nei confronti dei soggetti realmente responsabili.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ravvisando censure specificamente rivolte alla sanzione pecuniaria. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento a tale sanzione, dichiarando invece improcedibile il gravame avverso l’atto acquisitivo per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione si fonda sull’assunto che il fatto di utilizzare un’opera edilizia abusiva non è di per sé sufficiente a fondare il titolo di responsabilità e la legittimazione passiva all’ingiunzione di demolizione. L’ordine rispristinatorio è legittimo nei confronti dell’utilizzatore solo se questi sia anche personalmente responsabile dell’abuso, dovendo in caso contrario essere diretto al proprietario del suolo o al soggetto al quale l’abuso sia materialmente ascrivibile. Il Comune non aveva dedicato sufficiente approfondimento alla condizione giuridica del manufatto, né valutato le ipotesi di cui agli artt. 935, 936 e 937 cod. civ.
Quanto alla natura giuridica delle strutture, il Collegio ha ritenuto che i bungalow, stabilmente infissi al suolo e allacciati alle reti, costituiscano beni immobili per incorporazione, con conseguente applicazione del principio dell’accessione ex art. 934 cod. civ. in favore del proprietario della piazzola. Un eventuale contratto di locazione che presupponga la natura mobile della struttura è nullo per inesistenza dell’oggetto, non potendo derogare al fenomeno acquisitivo. Il Tribunale ha espressamente preso posizione discostandosi dall’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 5239/2025, ritenendo che la reale operazione economica non deponesse per una locazione della piazzola ma per una locazione della casetta infissa al suolo, realizzata a insaputa di chi aveva acquistato solo un kit di montaggio, come emerso dagli atti del processo penale.
La Corte ha infine rimarcato l’incoerenza dell’Amministrazione, che da un lato qualificava le opere come non amovibili ai fini dell’ordine di demolizione e, dall’altro, le riteneva amovibili per escludere l’accessione e sanzionare l’utilizzatore. Il potere di eseguire il comando ripristinatorio spetta al proprietario e non a chi ha il mero godimento personale del bene, non potendo costui, sprovvisto di poteri dispositivi, adempiere all’ordine di demolizione: la sanzione è stata pertanto annullata e l’Amministrazione condannata alle spese.
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Nota della Redazione
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