Accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. e preminenza del diritto di difesa sulle esigenze di segretezza (TAR Puglia-Lecce n. 375/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a. può essere tutelato anche senza la sospensione dell’atto impugnato, mediante la fissazione della udienza di merito e la contestuale ordinanza di esibizione. Le esigenze di segretezza delle indagini, ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, non legittimano un diniego generalizzato di accesso, ma possono essere preservate con accorgimenti divulgativi, quali l’oscuramento delle parti del documento che involgono valutazioni, giudizi e riferimenti funzionali alla tutela delle indagini stesse. Il diritto di difesa e la cura degli interessi giuridici della parte sono preminenti e richiedono un bilanciamento che non si risolva in un sacrificio integrale dell’accesso.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava l’avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Lecce ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, nonché il verbale di avviso orale notificato dal Commissariato di PS di Otranto. Nel medesimo ricorso, la parte proponeva istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego opposto dalla Questura alla richiesta ostensiva degli atti posti a base del provvedimento. L’Amministrazione resistente manifestava esigenze di segretezza delle indagini. In sede cautelare, la parte ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari di parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica al 23 febbraio 2027. In tal modo, l’ente ha preferito non pronunciarsi sulla sospensione ma accelerare la definizione del giudizio di merito.
Quanto all’istanza di accesso, il Collegio ha accolto la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., ordinando all’Amministrazione di consentire l’accesso alla documentazione richiesta. Il giudice ha precisato che le legittime esigenze di segretezza delle indagini, ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, possono essere preservate non con un diniego, ma con accorgimenti divulgativi. L’Ufficio competente dovrà porre in essere tali accorgimenti, anche oscurendo le parti del documento soggette al segreto di indagine, e cioè quelle che involgono valutazioni, giudizi, riferimenti e considerazioni funzionali alla tutela delle esigenze di indagine.
La decisione si fonda sull’esigenza di garantire la cura e difesa degli interessi giuridici della parte ricorrente, contemplata dall’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, che non può essere sacrificata integralmente. Il diritto di accesso è stato quindi riconosciuto, con ordine all’Amministrazione di esibire i documenti entro 30 giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza, previa adozione di cautele per evitare pregiudizi a controinteressati, alle indagini o alla riservatezza degli operatori coinvolti.
Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Nota della Redazione
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