Roaming marittimo preattivato e fornitura non richiesta: legittima la sanzione Antitrust (Cons. Stato n. 10352 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attivazione automatica del roaming marittimo e l’addebito dei relativi costi al consumatore, in assenza di adeguata e preventiva informativa sulle caratteristiche del servizio, sulla sua preattivazione e sui costi, integra la fornitura non richiesta di cui all’art. 26, comma 1, lett. f), del Codice del Consumo. È irrilevante che il roaming marittimo sia qualificato come “funzionalità” anziché come servizio autonomo: la norma non presuppone un servizio aggiuntivo, ma sanziona il pagamento di somme per prestazioni non richieste. La consapevolezza del consumatore non è assicurata dal combinato disposto di clausole contrattuali, porzioni di sito web e SMS inviato in prossimità dell’attivazione. Il potere dell’AGCM di accertare la pratica scorretta ha natura di discrezionalità tecnica e la relativa valutazione è sindacabile solo entro limiti ristretti.
Il Fatto
La società appellante propone appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 5362/2024, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento con cui l’AGCM aveva accertato una pratica commerciale scorretta e irrogato una sanzione di due milioni di euro. La condotta contestata consisteva nell’addebito ai clienti dei costi del servizio di roaming marittimo, attivato automaticamente durante la navigazione senza richiesta e senza adeguata informativa preventiva.
La società aveva impugnato anche il rigetto degli impegni e la quantificazione della sanzione. Il primo giudice aveva richiamato un precedente della stessa Sezione relativo ad altro operatore e respinto tutti i motivi. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la tesi secondo cui il roaming marittimo non sarebbe ontologicamente diverso dal roaming internazionale. L’argomento non è condivisibile: il provvedimento ha individuato gli elementi di differenziazione nelle modalità di utilizzo, nella tecnologia satellitare impiegata, nella funzionalità e nei costi, privi di massimali tariffari in quanto estranei al Regolamento (UE) n. 531/2012.
Quanto alla qualificazione come mera “funzionalità”, la Sezione richiama il principio già affermato nella sentenza n. 5718/2024: la nozione di fornitura non richiesta esige che il consumatore, il quale subisce l’attivazione automatica, sia stato previamente informato delle caratteristiche, della preattivazione e dei costi. Rileva il dato sostanziale della condotta, non l’inquadramento formale. L’ulteriore censura fondata sulle differenze rispetto al caso deciso con la sentenza n. 9428/2022 è superata dal rilievo che il Collegio ha esposto in via autonoma le ragioni dell’infondatezza.
Sul piano informativo, la Corte valorizza l’art. 5, comma 3, del Codice del Consumo: la consapevolezza del consumatore non è garantita dalla combinazione di clausole contrattuali, informazioni reperibili sul sito con percorsi non intuitivi e SMS di benvenuto inviato solo dopo l’aggancio alla rete marittima. L’istruttoria dell’Autorità è esente dai vizi contestati e il potere di accertamento, espressione di discrezionalità tecnica, è soggetto a sindacato limitato.
Quanto al rigetto degli impegni, la Sezione conferma l’ampia discrezionalità dell’AGCM nel valutare lo strumento più efficace per la tutela del consumatore e la funzione deterrente della sanzione. Sulla quantificazione, l’Autorità ha correttamente applicato i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, valutando gravità, durata, dimensione economica e pregiudizio, e ha riconosciuto la circostanza attenuante delle misure adottate. L’assenza di segnalazioni non assume rilievo, trattandosi di illecito di pericolo. La censura di disparità di trattamento rispetto ad altro operatore è inconferente e, in ogni caso, la diversità delle situazioni è comprovata. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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