La rinuncia all’interesse impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 443 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può esaminare la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La rinuncia all’interesse, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, opera sul piano processuale e preclude ogni scrutinio delle censure di legittimità. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della limitata attività difensiva della resistente e della natura in rito della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, una struttura sanitaria privata accreditata, ha impugnato una serie di deliberazioni della Giunta regionale con cui la Regione Lombardia ha disciplinato la remunerazione delle funzioni non tariffate per gli esercizi 2018 e precedenti. Il nucleo delle censure riguardava la suddivisione dello stanziamento complessivo in due fondi separati, l’uno riservato alle strutture pubbliche e l’altro alle strutture private, con applicazione a queste ultime di un abbattimento del 31% (coefficiente 0,69).
Nel corso del giudizio si è costituita la Regione Lombardia. In vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui, preso atto delle sopravvenienze e delle pronunce intervenute su questioni analoghe, ha affermato il venir meno dell’interesse al ricorso, rinunciando a tutti i motivi e chiedendo la declaratoria di improcedibilità con spese compensate. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16 febbraio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione su un unico snodo processuale. La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione preclude al giudice ogni valutazione di merito: non è consentito esaminare le censure, né attivare poteri officiosi, né sostituirsi alla parte nella ponderazione dell’interesse ad agire. L’unico esito coerente con la dichiarazione resa è una pronuncia che la recepisca.
Il Tribunale ha richiamato un indirizzo giurisprudenziale che ha dichiarato di condividere, invocando Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e un proprio precedente, TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024. Da tali pronunce ricava il principio per cui la sopravvenuta carenza d’interesse, esplicitamente dichiarata, impone la definizione del giudizio in rito.
Su questa base il Collegio ha applicato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e ha dichiarato il ricorso improcedibile. La norma processuale opera come conseguenza automatica della rinuncia, senza che residui spazio per un sindacato sulle ragioni sostanziali già dedotte dalla struttura sanitaria in ordine ai fondi separati e al coefficiente di abbattimento.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione. La scelta si fonda su due considerazioni: la limitata attività difensiva svolta dalla Regione resistente e la natura in rito della decisione, provocata dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, tempestivamente formulata dal ricorrente alla luce delle sopravvenienze intervenute dopo la proposizione del ricorso. Il dispositivo ha quindi dichiarato l’improcedibilità e ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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