Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 1774 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’azione proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile, senza necessità di preventiva azione esecutiva, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Accertato il mancato adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine e nomina il commissario ad acta con facoltà di delega. La astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata negli interessi legali sull’importo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza, cessazione il giorno dell’adempimento anche tardivo e limite massimo del 10% dell’importo dovuto per giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza resa dal Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro. Il titolo ottemperando aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati con l’amministrazione scolastica, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per due annualità, con condanna dell’amministrazione a erogare un buono elettronico di importo complessivo pari a € 1.000,00, oltre spese processuali.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione il 7 aprile 2025 per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza allegare prova dell’adempimento. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto i presupposti processuali dell’azione. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza ottemperanda risulta passata in giudicato secondo la certificazione in atti.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin da ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione. Il commissario, decorso inutilmente il termine assegnato, dovrà porre in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, curata dal difensore della ricorrente, della scadenza del termine. Il commissario provvederà all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento di tutte le fasi di spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quanto ai criteri, il Collegio ha fissato come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 sull’esercizio concorrente del potere. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 7/2019 sulla non manifesta iniquità della misura e sulla necessità di un tetto che ne preservi la funzione compulsoria.
Alla liquidazione della penale eventualmente maturata provvederà il commissario nominato. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario, con riduzione del 50% per la natura seriale del ricorso.
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Nota della Redazione
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