Responsabilità precontrattuale e interesse negativo nella gara annullata (TAR Campania n. 1320 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da provvedimento amministrativo illegittimo presuppone la spettanza del bene della vita, che non sussiste quando l’annullamento giurisdizionale travolge integralmente la procedura di gara e i vizi rilevati incidono in modo diretto sul percorso valutativo delle offerte. In tal caso è escluso il risarcimento dell’interesse positivo per mancata aggiudicazione. La responsabilità dell’Amministrazione va qualificata come precontrattuale quando il pregiudizio derivi non dalla negazione dell’affidamento, ma dall’annullamento dell’aggiudicazione illegittimamente attribuita. Resta risarcibile, in astratto, il solo interesse negativo, purché il concorrente provi un affidamento incolpevole nella stipula del contratto: affidamento che è escluso quando i vizi della lex specialis erano palesi e riconoscibili fin dall’avvio della procedura.

Il Fatto

Una stazione appaltante indice una procedura aperta in tre lotti per l’acquisto di mezzi e attrezzature, da aggiudicarsi secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Il lotto relativo ai mezzi cingolati viene aggiudicato a una società, collocatasi al primo posto in graduatoria. Un’altra concorrente impugna gli atti di gara e ottiene, con una precedente sentenza del medesimo Tribunale, l’annullamento dell’aggiudicazione, della nomina della Commissione giudicatrice, del bando e del disciplinare nella parte relativa alle modalità di presentazione delle offerte.

La società già aggiudicata agisce allora per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto: chiede il mancato utile, il danno curriculare, le spese di partecipazione e il costo della garanzia provvisoria. La stazione appaltante eccepisce il difetto di giurisdizione; la concorrente risultata vittoriosa nel precedente giudizio eccepisce tardività, difetto di legittimazione passiva e infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare della legittimazione passiva, escludendo che la concorrente vittoriosa nel giudizio di annullamento sia titolare di alcuna situazione giuridica incisa dalla domanda risarcitoria. Passa poi alla qualificazione del titolo di responsabilità, che la ricorrente non aveva espressamente precisato.

La domanda principale è costruita come responsabilità extracontrattuale da provvedimento illegittimo. Il Tribunale richiama il principio per cui tale responsabilità non prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita. Nel caso concreto tale spettanza manca: la gara non è stata aggiudicata ad altri, i vizi erano radicali e hanno travolto l’intera procedura, cosicché sono venuti meno i presupposti stessi per la stipula del contratto. Non è quindi configurabile il risarcimento per equivalente da mancata aggiudicazione.

Né la posizione in graduatoria può valere come accertamento della spettanza dell’affidamento: le illegittimità rilevate — la illegittima composizione della Commissione e le modalità di presentazione delle offerte inidonee a garantirne la segretezza — incidevano direttamente sulla valutazione delle offerte, escludendo che i punteggi attribuiti fossero immuni da condizionamenti.

Il pregiudizio lamentato deriva, in realtà, dall’annullamento di un’aggiudicazione pur illegittimamente attribuita. La responsabilità va perciò qualificata come precontrattuale, connessa alla violazione delle regole di correttezza e buona fede che governano la procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023. Su tale titolo sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché viene in rilievo il comportamento complessivamente tenuto dalla stazione appaltante.

Nel merito, la responsabilità precontrattuale postula un affidamento incolpevole nella stipula, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura e non inficiato da colpa. Il risarcimento è limitato all’interesse negativo, nelle componenti del danno emergente e del lucro cessante. Nella specie l’affidamento non è tutelabile: la legge di gara delineava una procedura palesemente inidonea ad assicurare la segretezza delle offerte e la composizione della Commissione era manifestamente irregolare. Tali vizi erano riconoscibili dall’avvio della procedura da un operatore professionale del settore. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese verso l’Amministrazione e compensazione verso la concorrente estranea al rapporto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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