Accesso agli atti differito e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 1088 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio sul silenzio può essere dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando la pretesa ostensiva risulti interamente soddisfatta in corso di causa. Il differimento motivato dell’accesso, comunicato dall’amministrazione con indicazione del termine e delle ragioni organizzative che lo giustificano, costituisce esercizio di una facoltà riconosciuta dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006. In tale ipotesi, pur essendo l’istanza evasa soltanto dopo la notificazione del ricorso, la compensazione delle spese tra le parti costituite non è censurabile, perché il ritardo non è qualificabile come inerzia ingiustificata.
Il Fatto
La ricorrente, operante nel settore della somministrazione di pasti, aveva in corso una controversia civile con la società controinteressata per il mancato pagamento di corrispettivi contrattuali, relativi alla somministrazione di pasti agli ospiti di centri di accoglienza per migranti. Per esigenze difensive connesse a quel giudizio, ha presentato alla Prefettura istanza di accesso agli atti, chiedendo il rendiconto della gestione di un centro per il periodo agosto 2019 – gennaio 2020, il provvedimento di approvazione e liquidazione e l’elenco giornaliero delle presenze nello stesso arco temporale.
L’amministrazione ha riscontrato l’istanza con una nota nella quale ha comunicato che sarebbe stata in grado di evadere la richiesta nella prima decade di febbraio 2026, rappresentando la complessità della ricerca documentale e il carico connesso alle chiusure di fine esercizio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento della illegittimità del silenzio. Nel corso del giudizio, la documentazione è stata trasmessa e la ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto di quanto dichiarato e documentato dalle parti. La pretesa della ricorrente risulta interamente soddisfatta, poiché l’amministrazione ha osteso la documentazione richiesta nel corso del giudizio. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi del comma 5 dell’art. 34 cod. proc. amm.
La parte più significativa della decisione riguarda la regolazione delle spese. La ricorrente aveva domandato la condanna dell’amministrazione, essendo l’accesso stato evaso soltanto dopo la notificazione del ricorso. Il Tribunale non ha accolto questa prospettazione.
Il Collegio osserva che l’amministrazione aveva motivatamente differito l’accesso con la nota dell’11 dicembre 2025, con la quale aveva espresso la volontà di ostendere la documentazione, indicando però le specifiche esigenze che impedivano di soddisfare tempestivamente l’istanza. Il parametro richiamato è l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che consente il differimento dell’accesso per ragioni organizzative.
La circostanza che l’ostensione sia intervenuta solo dopo la notificazione del ricorso non è quindi sufficiente, da sola, a fondare la condanna alle spese. Il differimento era stato comunicato con indicazione del termine di evasione e delle ragioni che lo determinavano. Tale condotta esclude la qualificazione del ritardo come inerzia ingiustificata.
Il Tribunale dichiara pertanto cessata la materia del contendere e dispone la compensazione delle spese tra le parti costituite. Nulla dispone nei confronti della controinteressata, non costituitasi in giudizio.
Nota della Redazione
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