Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 271 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrazione del contraddittorio deve essere disposta nei confronti di tutti i soggetti che, essendo inseriti in una graduatoria approvata dall’amministrazione, siano titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati, assumendo la veste di potenziali controinteressati. Quando il numero dei soggetti da evocare in giudizio è elevato, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., anche nel contesto di un giudizio di ottemperanza che investa atti successivi e conseguenziali rispetto al giudicato da eseguire. La rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., può essere parimenti autorizzata allorché la prima notifica non sia andata a buon fine per l’irreperibilità del destinatario all’indirizzo risultante dagli atti.
Il Fatto
Il ricorrente, già vittorioso nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza di questo TAR, sez. I, n. 281 del 9 luglio 2025, ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo anche la declaratoria di nullità degli atti emanati dall’Ateneo in violazione o elusione del dictum, tra cui l’avviso di selezione per l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, nonché la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora e al risarcimento dei danni.
Con memoria depositata in data 19 aprile 2026, valevole anche quale atto di motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla graduatoria generale di merito e ai successivi scorrimenti, ravvisando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti in essa inseriti, quali titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati. La notifica effettuata nei confronti dell’unico soggetto ammesso al secondo anno non era tuttavia andata a buon fine per l’asserita irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che i soggetti inseriti nella graduatoria di merito assumono la veste di potenziali controinteressati, in quanto destinatari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti impugnati. Ne consegue l’esigenza di disporre, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Quanto alle modalità, il Collegio ha ritenuto di poter autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., in ragione dell’elevato numero di soggetti coinvolti, condizione che rende difficoltosa od onerosa la notificazione individuale. L’avviso dovrà contenere l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di registro generale del ricorso, del nome della parte ricorrente e del testo integrale del ricorso e della memoria di motivi aggiunti, oltre alle modalità di consultazione del processo telematico.
Il Tribunale ha inoltre ordinato all’Ateneo di pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso della presente ordinanza, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione, e ha posto a carico della parte ricorrente il deposito della prova degli adempimenti entro i successivi cinque giorni.
In relazione all’unico soggetto ammesso al secondo anno, la cui notifica non era andata a buon fine, il Collegio ha autorizzato la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., da eseguirsi entro il termine perentorio di quindici giorni, con deposito della prova dell’avvenuta notificazione nei successivi cinque giorni. La trattazione del ricorso è stata infine rinviata alla camera di consiglio del 25 settembre 2026.
Nota della Redazione
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