Esecuzione del giudicato lavoristico: gratuito patrocinio e inquadramento stipendiale (TAR Lazio n. 10498 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., accoglie il ricorso volto all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando l’Amministrazione non dimostri di aver adempiuto al comando giurisdizionale, né alleghi circostanze sopravvenute ostative, gravando su di essa l’onere di provare l’esatto adempimento. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il giudice nomina fin da subito un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va invece respinta quando il ritardo non sia di ampiezza tale da denotare una carente volontà di adempiere, non ricorrendo i presupposti di equità per la loro applicazione.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’ottemperanza alla sentenza n. 330/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata per i servizi prestati, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, d.P.R. n. 399/1988, e condannato il Ministero all’inquadramento nella fascia stipendiale superiore ed al pagamento delle differenze retributive. Il provvedimento era stato corretto con decreto di correzione di errore materiale e notificato, senza che fosse proposta impugnazione, maturando il giudicato.
Lamentando l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente chiedeva al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo e di disporre, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento al comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, né aveva addotto circostanze ostative sopravvenute. Richiamando il principio per cui l’onere di dimostrare l’esatto adempimento grava sul debitore, il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In applicazione del meccanismo previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha disposto la nomina fin da ora di un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione competente, che avrebbe provveduto senza compenso in caso di infruttuoso decorso del termine.
Ha invece respinto la domanda di condanna alle penalità di mora, ritenendo che il ritardo non fosse indicativo di una carente volontà di adempiere e che, pertanto, la previsione di una somma non risultasse equa, anche in considerazione dell’estensione del contenzioso in materia.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate nel rispetto dei parametri previsti per le esecuzioni mobiliari, considerando la parziale reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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