Illegittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica postuma per immobili con titoli edilizi privi di assenso (TAR Puglia n. 924 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione non ha l’obbligo di riqualificare d’ufficio un’istanza di condono edilizio sotto una diversa base normativa rispetto a quella espressamente invocata dal richiedente. Nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica postuma, invece, la preesistenza del vincolo paesaggistico non esonera l’Amministrazione dalla valutazione concreta di compatibilità dell’intervento, ma ne costituisce il presupposto: essa non può essere opposta al privato quale motivo ostativo automatico quando le opere siano state realizzate sulla base di titoli edilizi rilasciati dallo stesso Comune senza il previo assenso paesaggistico, poiché il vizio procedimentale è imputabile all’Amministrazione e risulta superato dal legittimo affidamento del privato.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare composto da tre corpi di fabbrica realizzati tra il 1986 e il 1990 sulla base di concessioni edilizie rilasciate dal Comune, presentava nel 2012 un’istanza di condono edilizio per un ampliamento dell’alloggio custode. Nel corso del procedimento emergeva la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica originaria, mai rilasciata nonostante l’area ricadesse nella fascia di tutela di 150 metri da una lama. Il Comune negava il condono e, all’esito di una nuova istruttoria, la Soprintendenza rendeva parere negativo e il Comune adottava il diniego di autorizzazione paesaggistica del 30.04.2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, definita la normativa applicabile, respinge il ricorso introduttivo avverso il diniego di condono. L’istanza era stata presentata espressamente ai sensi del terzo condono edilizio (legge n. 326 del 2003) e la parte ricorrente non può pretendere in sede giurisdizionale l’applicazione del secondo condono (legge n. 724 del 1994), mai invocato in sede amministrativa: la qualificazione normativa dell’istanza compete al richiedente e il giudizio amministrativo ha ad oggetto la legittimità del provvedimento impugnato, non la costruzione di un procedimento alternativo. L’ampliamento, in quanto incremento volumetrico in area vincolata, è inoltre precluso alla sanatoria dall’art. 32, comma 27, del D.L. n. 269 del 2003.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio accoglie le censure avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica. I tre corpi di fabbrica risultano realizzati in forza di concessioni edilizie rilasciate dal Comune, per quanto prive del previo assenso paesaggistico: tale mancanza non è imputabile alla parte ricorrente, che aveva acquistato il compendio facendo affidamento sui titoli edilizi. Viene quindi in rilievo la tutela del legittimo affidamento, radicata negli artt. 1, comma 2-bis, e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e nell’art. 97 Cost., nonché richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della CGUE in materia di certezza del diritto.
Il primo argomento del diniego, fondato sul contrasto con l’art. 46 del PPTR, è ritenuto inconferente: la norma disciplina gli interventi di trasformazione del territorio, mentre la procedura in esame è una valutazione di compatibilità postuma su manufatti già esistenti, costruiti con titoli validi ed efficaci. Tale disposizione, pertanto, non può operare come clausola di sbarramento automatico che sottragga l’Amministrazione all’obbligo di esercitare la valutazione nel caso concreto.
Il secondo argomento, basato sulla preesistenza del vincolo di inedificabilità, è viziato da un ragionamento circolare: invocare oggi la preesistenza del vincolo come motivo ostativo alla regolarizzazione significa opporre al privato le conseguenze di un vizio procedimentale imputabile all’Amministrazione stessa. Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, la preesistenza del vincolo non esonera dalla valutazione concreta di compatibilità ma ne costituisce il presupposto, superato dal legittimo affidamento del privato derivante dai titoli edilizi già emessi.
Il diniego, infine, non contiene alcuna valutazione concreta dell’impatto paesaggistico: non esamina la collocazione dei fabbricati rispetto alla lama, non considera il progetto di riqualificazione presentato dal privato, che prevede riduzione volumetrica, schermatura e rimozione delle coperture in eternit, e non valuta l’alternativa concreta al diniego, rappresentata dallo stato di abbandono e degrado conseguente al blocco di ogni intervento di recupero. Il Tribunale annulla pertanto il diniego e il presupposto parere, disponendo la rinnovazione della valutazione di compatibilità in conformità ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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