Divieto di detenzione armi e conflittualità familiare: legittimo il provvedimento prefettizio (TAR Liguria n. 352 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi e munizioni adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 del TULPS non ha natura sanzionatoria o punitiva, ma costituisce misura cautelare preventiva a tutela dell’incolumità privata e pubblica. Il presupposto è un giudizio probabilistico e prognostico di inaffidabilità all’uso delle armi, che può fondarsi anche sul solo pericolo di abuso e non richiede l’accertamento di un abuso effettivo né una condanna penale. La grave e perdurante conflittualità familiare, sfociata in episodi di violenza verbale e fisica, integra un quadro idoneo a giustificare la misura, la cui motivazione è sufficiente ove esponga elementi non irrazionali o arbitrari. Il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria, con la conseguenza che il suo superamento non invalida l’atto tardivo, mentre l’indennizzo ex art. 28 del d.l. n. 69/2013 presuppone l’attivazione del potere sostitutivo.
Il Fatto
Il ricorrente dimorava nell’abitazione familiare con la madre ultraottantenne, con la quale intercorrevano pessimi rapporti. Tra l’agosto e il dicembre di un anno non indicato il rapporto è degenerato in plurimi episodi di maltrattamenti dell’anziana genitrice. Il Tribunale penale, con sentenza successiva al provvedimento impugnato, ha applicato la pena su richiesta di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., condizionalmente sospesa.
A seguito di un alterco con intervento della Polizia di Stato, la Questura ha ritirato cautelativamente le armi e avviato il procedimento di revoca della licenza di porto di fucile. La Prefettura ha quindi disposto il divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 del TULPS, motivandolo con la conflittualità con la madre e con gli episodi di violenza. Il ricorrente ha impugnato il solo provvedimento prefettizio, deducendo la violazione del termine procedimentale, il difetto dei presupposti di pericolosità, la mancata valutazione in concreto e il difetto di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo. Il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il suo superamento non determina l’invalidità dell’atto emesso tardivamente. Quanto alla domanda indennitaria, il giudice richiama l’orientamento secondo cui l’indennizzo non spetta automaticamente per il ritardo, ma presuppone che il privato abbia infruttuosamente attivato il potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990. Nel caso concreto il ricorrente ha omesso tale percorso.
Sui motivi secondo, terzo e quarto, trattati congiuntamente, il TAR muove dalla premessa che gli atti permissivi in materia di armi hanno natura peculiare: la detenzione non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al normale divieto, operante solo verso persone delle quali esista piena sicurezza circa il buon uso. Richiama la Corte costituzionale n. 440/1993, la n. 447/1993 e la n. 109/2019, da cui ricava l’ampio margine di discrezionalità del legislatore e la rigorosità dei requisiti soggettivi di affidabilità.
Il giudice amministrativo qualifica il provvedimento ex art. 39 del TULPS come misura cautelare e non sanzionatoria, richiamando Cons. Stato n. 8041/2021 e Cons. Stato n. 1814: l’inaffidabilità giustifica il ritiro anche senza prova dell’abuso. La valutazione prefettizia è discrezionale e comparativa, con prevalenza dell’interesse alla sicurezza rispetto a quello del privato (Cons. Stato n. 3586/2024), e si fonda su un giudizio prognostico basato anche sul solo pericolo di uso improprio. Non serve la condanna penale né l’abuso effettivo (Cons. Stato n. 943/2018); sul piano motivazionale basta l’esposizione di elementi non irrazionali, arbitrari o affetti da travisamento.
Applicando tali coordinate, il TAR ritiene l’atto correttamente fondato su più presupposti esistenti al momento dell’adozione: la segnalazione della Questura sul sequestro cautelativo delle armi, il procedimento penale pendente, la diffida della Procura e l’ordinanza del GIP con misure cautelari. La Prefettura ha valutato anche le difese procedimentali, che hanno confermato la gravissima conflittualità. Il provvedimento è quindi immune da vizi di istruttoria e motivazione e rispetta il canone di proporzionalità, non risultando che la conflittualità si fosse normalizzata. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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