Recupero del centro storico consente sopraelevazione del tetto nel perimetro del piano (TAR Trentino-Alto Adige n. 124 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di recupero del centro storico che prescrive per ogni area edificabile una scheda di utilizzo con volumetria massima e altezza massima costituisce piano attuativo con previsioni plano-volumetriche e richiama l’ultimo comma dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968, con la conseguenza che gli interventi conformi al piano non sono soggetti alle distanze ordinarie. La sopraelevazione della linea di gronda rientra tra le opere consentite quando la destinazione di zona prevede l’abbattimento con ricostruzione e ridistribuzione delle masse. L’intervento che modifica la forma esterna e la sagoma integra ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 62, lett. d), legge prov. n. 9/2018 e non nuova costruzione. Le prescrizioni del piano prevalgono sulle disposizioni di carattere generale invocate dal vicino.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di fondi confinanti con un edificio del centro storico di Dobbiaco, impugna la concessione edilizia rilasciata dal Comune per la ristrutturazione e il recupero del sottotetto, con realizzazione di due unità abitative, senza aumento della volumetria esistente né dell’altezza massima del fabbricato. Il provvedimento richiama anche il parere della commissione comunale per il territorio e il paesaggio.
La ricorrente deduce nove motivi: errata computo dell’altezza media, qualificazione dell’opera come nuova costruzione, violazione della distanza di dieci metri, mancato esame dell’adeguamento della pendenza del tetto agli edifici circostanti, insufficienza dei posti auto, mancata osservanza delle prescrizioni contenute in un preteso provvedimento di diniego, difetto di motivazione rispetto al parere della commissione e vizio procedimentale nella formazione dell’atto finale. Il Comune e il controinteressato resistono, eccependo anche l’inammissibilità per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della trattazione. La ricorrente fonda larga parte del ricorso su un preteso provvedimento di diniego, che il Comune qualifica come semplice bozza non sottoscritta e mai comunicata. Il giudice accerta che quel documento è privo di firma digitale, non ha natura provvedimentale e non è stato notificato; il parere effettivamente reso risulta positivo con prescrizioni e coincide con la comunicazione formale trasmessa al richiedente. Il richiamo a una giurisprudenza non meglio precisata è inoltre superato dalle modifiche normative intervenute.
Il giudice può qualificare autonomamente l’opera e rileva che il piano di recupero del 1988 prevede per l’area interessata l’abbattimento con ricostruzione e la ridistribuzione delle masse, con una scheda di utilizzo che fissa volumetria e altezza massima. Da qui il rigetto del primo motivo: il computo dell’altezza va riferito all’intera area edificabile, comprensiva dell’ampliamento realizzato negli anni Novanta, perché il piano considera l’insieme come un unico edificio. La sopraelevazione della linea di gronda è quindi ammessa in forza della previsione del punto 3.1 delle norme di attuazione, non del punto 2.1 invocato dalla ricorrente.
Il secondo motivo è infondato perché l’art. 62, lett. d), legge prov. n. 9/2018 include espressamente nella ristrutturazione edilizia gli interventi che modificano la forma esterna e la sagoma dell’edificio. Quanto alle distanze, il piano di recupero disciplina l’intero comparto con previsioni plano-volumetriche e delimitazione delle aree edificabili: si applica quindi l’ultimo comma dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968, che consente distanze inferiori. La doglianza sul limite dei dieci metri resta inoltre generica e non provata.
Il quinto e il sesto motivo cadono per la stessa ragione: il controllo dell’armonia del tetto è previsto solo per gli interventi del punto 2.1, non per quelli del punto 3.1, e nessuna nuova volumetria è stata creata, ma solo ridistribuita, con la conseguenza che gli standard sui parcheggi non si applicano. Le prescrizioni del parere tecnico risultano superate dalla stessa amministrazione, che le ha ritenute prive di base normativa: negare il titolo per il loro inadempimento sarebbe stato illegittimo.
Quanto ai vizi procedimentali, il parere della commissione non era negativo, cosicché non vi era alcuna necessità di motivare uno scostamento. Il mancato esame da parte del responsabile del procedimento di una proposta formale è qualificato come mero vizio formale, irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, poiché il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune e del controinteressato.
Nota della Redazione
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