Accesso agli atti del concorso e obbligo di motivazione sul bilanciamento (TAR Lazio n. 2558 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il partecipante a una procedura concorsuale, che aspiri all’immissione in ruolo presso una determinata sede, è titolare della legittimazione e dell’interesse ad accedere agli atti del fascicolo, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, quando l’ostensione sia funzionale a comprendere le determinazioni assunte dall’amministrazione sulle posizioni disponibili. Matura il silenzio-inadempimento dell’amministrazione che, a fronte dell’istanza, non dia alcun riscontro né esterni la motivazione sul punto. L’accesso non può essere negato implicitamente: l’amministrazione deve dare conto del bilanciamento tra l’esigenza ostensiva del richiedente e le ragioni di riservatezza della documentazione, senza il quale la pretesa resta ingiustificatamente compressa.
Il Fatto
Il ricorrente, vincitore di un concorso per l’immissione in ruolo, rilevava che le disponibilità di posti per la classe di concorso di interesse, in una provincia, erano passate da tre a due nel corso della procedura di assegnazione delle sedi. Per comprendere le ragioni della riduzione, inoltrava all’amministrazione un’istanza di accesso al fascicolo del concorso, chiedendo anche la visione personale degli atti.
Non ricevendo alcun riscontro, impugnava il silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, chiedendo l’annullamento del silenzio e la condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie. L’amministrazione depositava documentazione in corso di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nei limiti della motivazione. Sotto un primo profilo, dal carteggio depositato non risulta che l’amministrazione abbia consentito al ricorrente la visione personale del fascicolo, come pure richiesto con l’istanza di accesso. Il ricorrente aveva rappresentato che l’ufficio aveva avviato attività propedeutiche, senza però finalizzare l’appuntamento; circostanza non contraddetta dall’amministrazione.
Sotto un secondo profilo, manca agli atti un riscontro sulle circostanze che hanno determinato la riduzione delle disponibilità presso l’istituto di interesse. Se dalla documentazione parrebbe evincersi che la riduzione sia dovuta all’esperimento delle procedure di mobilità, tale circostanza deve comunque essere oggetto di chiarimento, così da consentire l’esercizio delle eventuali prerogative difensive avverso i relativi atti e nei confronti di eventuali controinteressati.
Il Collegio rileva quindi la sussistenza della legittimazione e dell’interesse del ricorrente, quale partecipante al concorso e aspirante all’immissione in ruolo, ad accedere agli atti richiesti. A fronte di ciò, l’amministrazione non espone alcuna motivazione a sostegno del diniego, né dà conto dell’avvenuto bilanciamento tra l’esigenza ostensiva e le ragioni di riservatezza della documentazione.
Per queste ragioni il ricorso è accolto e viene ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla notificazione, fornendo accesso alla documentazione nei limiti in cui sia riferibile alla determinazione delle posizioni disponibili sull’istituto di interesse. Le spese sono compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’ostensione parziale intervenuta.
Nota della Redazione
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