Sospensione licenza ex art 100 TULPS natura cautelare insindacabile nel merito (TAR Lazio n. 2552 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un pubblico esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS ha natura cautelare e non sanzionatoria, con funzione di prevenzione rispetto ai pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. La sua legittimità prescinde dall’accertamento della colpa o della personale responsabilità del titolare del locale, essendo prevalente la finalità dissuasiva della chiusura temporanea. È sufficiente la sussistenza di un concreto pericolo per l’ordine pubblico, desumibile anche da un solo episodio di particolare gravità. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta irragionevolezza o sproporzione del provvedimento e al travisamento dei fatti. In presenza di un’urgenza del provvedere, la sospensione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce in Roma un locale per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali, in forza di licenza rilasciata da Roma Capitale. Con decreto dell’8.4.2025, la Questura di Roma ha disposto la sospensione della licenza per dieci giorni, sulla base di tre episodi verificatisi nel marzo 2025: l’identificazione di un minorenne in stato di ebbrezza, un’aggressione a una giovane avventrice e un’aggressione ai danni di un altro avventore. La società e il suo legale rappresentante hanno impugnato il decreto davanti al TAR Lazio, lamentando la violazione delle garanzie procedimentali e l’eccesso di potere.

Nel maggio 2025, a seguito di una nuova aggressione all’interno del locale, la Questura ha emesso un secondo decreto di sospensione per quindici giorni. I ricorrenti hanno esteso il giudizio con motivi aggiunti, censurando anche tale provvedimento per difetto di motivazione e istruttoria e per assenza di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della misura. La sospensione ex art. 100 TULPS non costituisce una sanzione della condotta del gestore, ma uno strumento di prevenzione volto a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Da ciò discende che la sua adozione prescinde da ogni personale responsabilità dell’esercente e richiede soltanto un giudizio discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza circa l’esistenza di un pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini.

Quanto alle censure procedimentali, il TAR osserva che nel caso ricorreva l’urgenza del provvedere, che esime l’amministrazione dal dovere di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241/1990. La natura cautelare del provvedimento, e la celerità che essa impone, escludono che la mancata comunicazione assuma carattere viziante.

Nel merito, il Collegio rileva che gli episodi posti a fondamento del primo decreto non sono contestati nella loro materialità e si sono verificati in meno di un mese. La loro gravità e la loro concentrazione temporale rendono il provvedimento motivato e non palesemente irragionevole o sproporzionato. Il titolare non può invocare la propria estraneità ai fatti, poiché la legittimità della misura prescinde dalla sua responsabilità.

Analogo ragionamento vale per il secondo decreto. La nuova aggressione, con prognosi di quindici giorni, ha giustificato un ulteriore e più grave periodo di chiusura, in coerenza con la funzione dissuasiva della misura. La durata della sospensione è stata commisurata agli accertamenti delle forze di polizia, aggravati dal ripetersi degli episodi.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui la misura cautelare può essere disposta anche in assenza di accertamenti penali definitivi, ed eventualmente anche a fronte di un solo episodio di particolare gravità, restando il sindacato del giudice circoscritto alla manifesta irragionevolezza o al travisamento. Su queste basi, ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono respinti, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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