Accesso agli atti e ostensione nel diniego di trasferimento dello studio medico (TAR Puglia n. 1319 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi non è escluso dalla qualificazione dell’atto come provvedimento di organizzazione, poiché l’art. 24, comma 1, legge n. 241/1990 sottrae all’ostensione solo gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, e nessuna disposizione vieta in via generale l’accesso agli atti di macro-organizzazione. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 184/2006. La strumentalità della richiesta rispetto alla posizione sostanziale del richiedente va accertata con valutazione di evidenza, senza che l’amministrazione possa opporre ragioni generiche.
Il Fatto
Il ricorrente, medico di assistenza primaria in un Comune della provincia, chiedeva all’Azienda sanitaria il trasferimento del proprio studio all’interno di una porzione dell’ex ospedale destinata ai servizi sanitari, ove era disponibile una stanza non più occupata. L’amministrazione negava il trasferimento, rappresentando che la struttura sarebbe stata oggetto di lavori per la realizzazione della Casa di Comunità.
Per comprendere il fondamento del diniego, il medico chiedeva copia della nota del Distretto Socio Sanitario richiamata nel provvedimento e degli atti relativi alle circostanze ivi riferite, tra cui i provvedimenti di invito a lasciare sgombra la struttura e i progetti dei lavori. L’Azienda sanitaria rilasciava la sola nota distrettuale e negava il resto, qualificando gli atti come di macro-organizzazione. Da qui il ricorso per annullamento e per l’accertamento del diritto all’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sull’art. 24, comma 1, legge n. 241/1990, che esclude il diritto di accesso solo nei confronti dell’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. La previsione, secondo il Tribunale, non copre la categoria invocata dall’amministrazione.
Il TAR richiama l’orientamento secondo cui gli atti di macro-organizzazione, enucleabili dall’art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001, sono i provvedimenti con cui le pubbliche amministrazioni disciplinano con atti autoritativi l’organizzazione della struttura, definendo le linee fondamentali degli uffici, i modi di conferimento della titolarità e la dotazione organica complessiva (Cons. Stato, Sez. III, n. 1066 del 2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 9530 del 2023).
Nessuno degli atti richiesti appartiene a tale categoria. Si tratta, osserva il Collegio, dei provvedimenti con cui gli occupanti della porzione dell’ex ospedale sono stati invitati a lasciare sgombra la struttura e degli atti e progetti dai quali risulti che lo spazio richiesto sarà interessato da lavori. L’amministrazione non ha peraltro esplicitato nel diniego la ragione della qualificazione.
Il Tribunale aggiunge un argomento autonomo: anche a voler seguire la qualificazione proposta, gli atti di macro-organizzazione non rientrano nel divieto dell’art. 24 legge n. 241/1990, né un divieto generalizzato è rinvenibile in altra disposizione. Il diniego è poi vieppiù ingiustificato in relazione alla nota dell’Area Gestione Tecnica richiamata nella nota distrettuale: l’amministrazione non avrebbe potuto negarne l’esibizione senza violare l’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.
Quanto alla strumentalità, il Collegio la ritiene evidente alla luce dell’istanza di trasferimento dello studio. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei dinieghi, accertamento del diritto all’ostensione entro trenta giorni e condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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