Assegnazione temporanea del militare genitore e divieto di interpretazione restrittiva (TAR Puglia n. 1315 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 non pone quale condizione di ammissibilità dell’istanza di assegnazione temporanea la circostanza che il dipendente-genitore presti già servizio in una provincia o regione diversa da quella in cui lavora l’altro coniuge. L’inciso “stessa provincia o regione” indica il criterio di individuazione della sede di destinazione, non un prerequisito ostativo riferito alla sede di provenienza. Il diniego che dichiari inammissibile l’istanza su tale base è illegittimo per forzatura interpretativa e per omissione della valutazione di merito. L’amministrazione è tenuta a esaminare la richiesta, potendo negarla solo in presenza di casi o esigenze eccezionali effettivi e motivati.
Il Fatto
La ricorrente, aviere dell’Aeronautica militare in servizio presso un distaccamento in provincia di Foggia, è coniugata con un collega in servizio presso uno stormo della medesima provincia. Entrambi risiedono nel capoluogo, dove hanno fissato la casa coniugale, e hanno un figlio di età inferiore a tre anni. Con istanza del 18 dicembre 2023, per il tramite del difensore, la militare ha chiesto l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, per essere assegnata alla sede di servizio del coniuge o ad altra compatibile con l’esercizio dei compiti genitoriali.
L’Aeronautica militare ha dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo che l’esigenza di ricongiungimento fosse già soddisfatta per la comune collocazione provinciale delle due sedi. Ha inoltre rilevato che l’istanza avrebbe dovuto seguire la via gerarchica e ha omesso il preavviso ex art. 10-bis della l. n. 241/1990. La militare ha impugnato il diniego e la direttiva ministeriale richiamata, deducendo plurime illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 e rileva che la norma non prevede alcuna “precondizione” legata alla diversità tra provincia o regione di servizio del richiedente e quella del coniuge. L’amministrazione ha operato una interpretazione restrittiva, arrestandosi a un livello preliminare e omettendo di istruire e motivare nel merito la situazione concreta.
L’argomento dell’Aeronautica produce conseguenze paradossali. La provincia di Foggia, tra le più estese d’Italia, rende ben possibile che coniugi formalmente nella stessa provincia si trovino a notevole distanza, mentre l’opposto caso di regioni diverse ma località confinanti sarebbe pienamente tutelato. L’inciso normativo va quindi riferito alla sede di assegnazione, non alla sede di provenienza.
Il Collegio valorizza la ratio della disposizione, collocata nel testo unico sulla maternità e paternità: agevolare ogni misura di avvicinamento delle sedi di lavoro dei coniugi, a tutela della genitorialità e del minore (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 10.8.2023, n. 7725). Richiama poi la Corte cost. n. 99 del 2024, che ha dichiarato illegittimo il criterio della sola sede di lavoro dell’altro genitore: se la Consulta ha ampliato l’istituto in presenza di un dato testuale preclusivo, a fortiori lo si deve fare in assenza di preclusione letterale.
Quanto alla via gerarchica, le norme ordinamentali richiamate (art. 1346 del d.lgs. n. 66/2010 e art. 715 del d.P.R. n. 90/2010) attengono alle relazioni di servizio. Un eventuale discostamento può al più rilevare sul piano disciplinare, senza legittimare l’omessa valutazione nel merito. Il Collegio censura infine il tentativo di integrazione postuma della motivazione e la circolare interna, che non può costituire autovincolo né acquiescenza.
Il ricorso è accolto e il diniego annullato; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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