Accesso atti selezione società in house e interesse difensivo candidato (TAR Puglia n. 1318 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La società in house a totale partecipazione pubblica che gestisce un servizio di interesse generale è soggetto passivo della disciplina sull’accesso documentale, anche per gli atti delle procedure selettive di reclutamento del personale, in quanto strumentali al servizio pubblico affidato. In materia di concorsi, le domande, i verbali e le schede di valutazione escono dalla sfera personale dei partecipanti, che non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico, salva l’ipotesi dell’art. 24, comma 1, lett. d), legge n. 241/1990 sui dati psico-attitudinali. L’interesse ostensivo del candidato che invoca la revisione in autotutela della graduatoria permane anche dopo l’assunzione su altro profilo, se le graduatorie restano distinte e vigenti e la lex specialis non prevede decadenza automatica. L’accesso è però circoscritto ai soli concorrenti collocati in posizione poziore rispetto all’istante, con esclusione delle parti riferite agli altri candidati.
Il Fatto
Una società in house dell’azienda sanitaria provinciale, affidataria del servizio di emergenza-urgenza, indice una selezione pubblica per il reclutamento di autisti-soccorritori e soccorritori. Il ricorrente partecipa a entrambi i profili e si colloca al 46° posto nella graduatoria degli autisti-soccorritori (idoneo non vincitore) e all’81° posto in quella dei soccorritori, risultando vincitore per quest’ultima e stipulando il contratto a tempo indeterminato.
Ritenendo illegittimo il proprio posizionamento, diffida la società alla rettifica in autotutela e formula istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 legge n. 241/1990, chiedendo gli atti della procedura e le domande di alcuni concorrenti. Dopo le opposizioni dei terzi e un riscontro interlocutorio, la società diniega l’accesso per difetto di interesse, assumendo che l’avvenuta assunzione su altro profilo avrebbe determinato la decadenza dalla graduatoria degli autisti-soccorritori. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per omessa evocazione dei controinteressati. La nozione di controinteressato, definita dall’art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990, presuppone un titolare di un diritto alla riservatezza compromesso dall’accesso. Nelle selezioni pubbliche i documenti dei candidati non sono coperti da riservatezza, perché i concorrenti hanno acconsentito a una competizione basata sulla comparazione dei valori. L’unica eccezione è quella dell’art. 24, comma 1, lett. d), legge n. 241/1990 sui dati psico-attitudinali, circostanza che la società non ha allegato.
Nel merito, il ricorso è fondato. La nozione di documento amministrativo è ampia e comprende i documenti formati da soggetti privati quando concernono un’attività di pubblico interesse. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che la società a partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale è soggetta alla disciplina sull’accesso, tanto più per gli atti di reclutamento, che l’art. 9 d.lgs. n. 175/2016 assoggetta ai principi di trasparenza e imparzialità.
Quanto all’interesse ostensivo, il ricorrente ha titolo ad accedere agli atti della procedura della cui graduatoria invoca la revisione. Le difese della società sul difetto di interesse si risolvono in rilievi di mero fatto. Le graduatorie sono distinte e vigenti, la lex specialis non prevede alcuna decadenza automatica e non sussiste incompatibilità tra le posizioni. Rileva anche la valorizzazione del curriculum e l’ipotesi di illegittimità del posizionamento già prospettata nell’istanza.
La richiesta non è meramente esplorativa. Il Collegio ne delimita l’ampiezza: l’accesso va consentito alla documentazione relativa ai soli candidati collocati in posizione poziore rispetto al 46° posto nella graduatoria degli autisti-soccorritori, includendo domande, allegati e verbali, con oscuramento delle parti riferite agli altri concorrenti e dei dati sensibili. Il giudice dell’accesso non deve valutare l’utilità dei documenti per la difesa, né la strategia difensiva, ma solo l’assenza di un’esigenza manifestamente pretestuosa.
Il TAR accoglie quindi il ricorso nei limiti indicati e ordina alla società di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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