Carta docente rispetto del giudicato e poteri del TAR (TAR Toscana n. 1716 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione, che non si costituisca in giudizio, non impedisce l’accoglimento della domanda di esecuzione. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La domanda di pagamento degli interessi legali è inammissibile se tali interessi non costituiscono oggetto del dispositivo della sentenza ottemperanda.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Pisa, sezione lavoro, aveva accertato il loro diritto al beneficio economico della cd. Carta Docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al d.P.C.M. 23.09.2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative annualità, oltre spese di lite.

Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 19.07.2024 ed era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa. Le ricorrenti hanno chiesto anche il pagamento degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. La sentenza ottemperanda risulta notificata al Ministero presso la sede reale il 19.07.2024 ed è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il titolo è inoltre passato in giudicato, secondo l’attestazione della cancelleria del Tribunale di Pisa del 20.01.2025. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, il TAR ritiene il ricorso fondato e lo accoglie, ordinando al Ministero, ove non abbia già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato della sentenza del Tribunale di Pisa n. 410/2024, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Il Collegio opera una distinzione rilevante sul petitum. La richiesta di pagamento degli interessi legali è esclusa, perché tali interessi non costituiscono oggetto del dispositivo della sentenza ottemperanda: l’ottemperanza non può estendersi a pretese estranee al giudicato.

Quanto all’inerzia dell’amministrazione, il Ministero non si è costituito in giudizio. Il TAR non ne trae alcun effetto estintivo, ma vi ricollega la conseguenza propria dell’art. 114 cod. proc. amm.: l’ordine di esecuzione e la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, con ulteriore termine di sessanta giorni.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza: il Ministero è condannato al pagamento in favore delle ricorrenti, con liquidazione e distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, oltre rimborso del contributo unificato. La sentenza è dichiarata esecutiva a cura dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *