Proroga dei termini per la relazione del verificatore in caso di accertamenti tecnici complessi (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 274 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga del termine per il deposito della relazione del verificatore, nominato ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1034/1971, può essere disposta dal giudice amministrativo su istanza di parte quando le operazioni di verifica richiedano un tempo maggiore di quello originariamente assegnato, dovendosi avere riguardo alla complessità degli accertamenti tecnici e alle ragioni esposte dal verificatore stesso. Tale provvedimento costituisce espressione del potere istruttorio e di direzione del processo, funzionale ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La controversia concerne l’impugnazione, proposta dai ricorrenti, della determinazione di conclusione del procedimento del SUAP Sangro-Aventino e della determina dirigenziale della Regione Abruzzo di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per una modifica sostanziale, nonché del verbale della conferenza dei servizi e del parere dell’ARPA Abruzzo, con domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione con ordinanza collegiale, nominando un verificatore con il compito di depositare una relazione entro un termine stabilito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata l’istanza di proroga del termine presentata dal verificatore, ha ritenuto meritevoli le ragioni esposte a sostegno della richiesta, sentite le parti. Il collegio ha quindi disposto la concessione di ulteriore tempo per il completamento degli accertamenti tecnici e la redazione della relazione.
La decisione si fonda sulla considerazione che l’accertamento tecnico disposto in via istruttoria può richiedere un lasso di tempo superiore a quello inizialmente previsto, in ragione della complessità delle questioni sottese alla verifica delle condizioni di legittimità dell’autorizzazione impugnata. La proroga, pertanto, risponde all’esigenza di garantire la completezza e l’affidabilità degli elementi conoscitivi acquisiti al processo.
Il giudice ha inoltre fissato la successiva trattazione del merito in una camera di consiglio successiva alla scadenza del nuovo termine concesso, assicurando così il contraddittorio tra le parti e la piena conoscenza degli esiti della verificazione prima dell’ulteriore discussione della causa. La misura cautelare richiesta rimane conseguentemente assorbita nell’istruttoria in corso.
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Nota della Redazione
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