Insussistenza del rimborso per debiti fuori bilancio senza copertura finanziaria (Cass. civ. Sez. 1 n. 24909 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione legislativa che onera l’amministrazione del rimborso del costo di un servizio reso da una società a partecipazione pubblica, subordinandone l’imputazione a un apposito stanziamento di bilancio, non attribuisce al creditore il diritto al pagamento di somme eccedenti lo stanziamento medesimo, in assenza di una specifica convenzione che regoli il rapporto. La mancata adozione della procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 73 d.lgs. n. 118/2011, costituisce un procedimento discrezionale che non consente di superare il limite della copertura finanziaria, sicché l’inosservanza delle prescrizioni contabili non determina la nascita di un’obbligazione in capo all’ente, essendo irrilevante l’approvazione dei bilanci societari da parte del socio unico. Il relativo credito è pertanto inesigibile in mancanza di imputazione su apposito stanziamento.
Il Fatto
La società, il cui capitale è interamente posseduto dalla Regione, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 9.455.759,41, a titolo di saldo del rimborso del costo delle carte di libera circolazione rilasciate ad anziani non abbienti negli anni 2008-2010 e 2012-2013, ai sensi dell’art. 16 l. reg. n. 87/1981. La domanda monitoria si fondava sulla differenza tra gli importi che la società riteneva spettanti, calcolati in base al numero di tessere rilasciate e alle tariffe approvate, e le somme effettivamente versate dalla Regione, pari agli stanziamenti di bilancio.
Il Tribunale di Palermo aveva accolto l’opposizione dell’Assessorato, revocando il decreto ingiuntivo, e la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la decisione, ritenendo il limite dello stanziamento di bilancio invalicabile. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1173 cod. civ. e dell’art. 16, comma 3, l.r.s. n. 87/1981, sostenendo che l’obbligazione era sorta ex lege e che la Regione aveva l’obbligo di coprire il disavanzo mediante la variazione di bilancio, utilizzando la procedura di cui all’art. 73 d.lgs. n. 118/2011. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che, in assenza di una specifica convenzione, la previsione legislativa è insufficiente ad attribuire il diritto al rimborso ove manchi la copertura finanziaria nell’esercizio di competenza, come prescritto dal comma 9 dell’art. 16 l. reg. n. 87/1981, introdotto dall’art. 2 l. reg. n. 27/1990.
La S.C. ha poi chiarito che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio costituisce un procedimento discrezionale, che non introduce una sanatoria per le obbligazioni prive di copertura contabile, né comporta una deroga al regime di inammissibilità dell’azione di indebito arricchimento. Ha richiamato, sul punto, il principio secondo cui, in difetto di osservanza delle prescrizioni contabili o di una formale delibera di riconoscimento, il rapporto obbligatorio intercorre non con l’ente ma con il funzionario o l’amministratore che ha consentito la spesa (Cass. Sez. I, ord. n. 390 del 2021; Cass. Sez. I, n. 32310 del 2018).
Quanto alla disciplina invocata dalla ricorrente, la Corte ha evidenziato che l’art. 73 d.lgs. n. 118/2011, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 126/2014, non era in vigore al tempo della proposizione della domanda giudiziale, essendo applicabile solo a decorrere dall’esercizio finanziario 2015. Ha inoltre rilevato che la società aveva già ricevuto il pagamento delle somme effettivamente stanziate per gli anni in contestazione e che gli atti amministrativi invocati, quali la delibera di Giunta n. 402/2009, contenevano mere determinazioni di indirizzo programmatico mai tradotte in formali impegni vincolanti per mancanza di copertura finanziaria.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, relativo all’efficacia vincolante dell’approvazione dei bilanci societari da parte del socio unico. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, avendo la corte territoriale esaminato congiuntamente i due motivi di appello, ritenendoli entrambi privi di fondamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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