Cessazione della materia del contendere per adesione al payback 2015-2018 (TAR Lazio n. 12308 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione agevolata previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, comporta l’assolvimento degli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, mediante il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ove la regione accerti l’avvenuto pagamento nei termini, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali di ripiano, con compensazione delle spese di lite. L’istituto opera quale causa sopravvenuta di definizione del giudizio, indipendentemente dall’esame dei motivi di ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava il decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 e gli atti presupposti, con cui erano stati ripartiti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il ricorso era proposto anche avverso i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, nonché avverso gli ulteriori atti del procedimento, deducendo nove motivi di impugnazione sia per vizi propri degli atti sia per la ritenuta illegittimità della normativa primaria sul payback.

Nelle more del giudizio, la società comunicava di aver aderito al meccanismo di definizione delle controversie introdotto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, versando il 25% di quanto originariamente addebitato, e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Regione Veneto depositava il decreto del 16 ottobre 2025, attestante l’avvenuto pagamento nei termini di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la società ha integrato la fattispecie della definizione agevolata, versando la quota ridotta del 25% nel termine previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. La disposizione, introdotta per le annualità 2015-2018, stabilisce che gli obblighi di ripiano si intendono assolti con il versamento della predetta quota, e che l’integrale versamento estingue l’obbligazione precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.

La norma prevede altresì che, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le regioni accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei propri bollettini e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali di ripiano.

Nel caso di specie, la Regione Veneto ha accertato l’avvenuto pagamento con decreto del 16 ottobre 2025, prodotto in giudizio. La verifica dell’adempimento, operata dalla stessa amministrazione che aveva emanato l’atto impugnato, integra la condizione richiesta dalla legge per la definizione della controversia.

Il Tribunale osserva che la disposizione normativa, nella sua chiara formulazione, impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere. L’accertamento dell’avvenuto versamento e la conseguente estinzione dell’obbligazione rendono del tutto superflua l’analisi dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dall’esito definitorio del giudizio. La scelta legislativa di prevedere la compensazione delle spese di lite completa il quadro normativo, escludendo ogni residua questione tra le parti.

In accoglimento della richiesta formulata dalla ricorrente e coerente con la regola legale, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *