Revoca patente e triennio: il nulla osta prefettizio è discrezionale, non automatico (TAR Puglia n. 1372 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel testo dell’art. 120 cod. strada vigente ratione temporis, il triennio decorrente dalla revoca della patente non si aggiunge ai requisiti morali del primo comma, ma costituisce condizione unica per proporre l’istanza di rilascio di un nuovo titolo. Decorso tale termine, il Prefetto non può dichiarare inammissibile la richiesta per difetto di riabilitazione penale, ma deve svolgere una valutazione discrezionale ad esito libero, verificando le esigenze del caso concreto. L’accoglimento dell’istanza non consegue automaticamente al mero decorso del triennio, non discendendo da esso alcun diritto al rilascio.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Brindisi, il 7 agosto 2024, il nulla osta per conseguire una nuova patente di guida. Il titolo precedente era stato revocato in ragione di una misura di prevenzione applicata nel 2002 e di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile nel 2003 per reati associativi e in materia di stupefacenti. Il vincolo era cessato nel 2009.

La Prefettura ha riscontrato in modo sfavorevole la richiesta, dichiarandola inammissibile: l’istante non aveva ottenuto la riabilitazione penale. Il ricorrente ha impugnato la nota davanti al TAR Puglia, che in sede cautelare ha sospeso il provvedimento. Il Collegio è poi stato chiamato a decidere nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto un profilo preliminare di diritto intertemporale. La vicenda precede la novella introdotta dall’art. 8 della legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha modificato il terzo comma dell’art. 120 cod. strada con efficacia dal 10 dicembre 2024. Per il principio tempus regit actum, al provvedimento impugnato si applica il testo anteriore. Ne deriva la giurisdizione amministrativa, sussistendo il potere discrezionale della Prefettura in materia di pubblica sicurezza.

Nel merito, il Collegio ricostruisce i due orientamenti sul rapporto tra primo e terzo comma dell’art. 120. Una prima lettura considera il triennio come condizione aggiuntiva rispetto ai requisiti del primo comma, richiedendo anche la riabilitazione. Una seconda lettura qualifica il terzo comma come norma abilitante e non solo preclusiva, esigendo il solo decorso del termine. Il TAR richiama le pronunce del Consiglio di Stato n. 8439 del 2022 e n. 11077 del 2022, che hanno escluso la necessità della riabilitazione dopo la revoca.

Il Tribunale aderisce a questa impostazione per i provvedimenti anteriori al 10 dicembre 2024. Il decorso del triennio non comporta però un accoglimento automatico dell’istanza. Il termine «può» del terzo comma, unito alla Corte costituzionale n. 99 del 2020 e alla sentenza n. 152 del 2021 citata nel percorso argomentativo, impone al Prefetto una istruttoria calibrata sulle esigenze lavorative e di salute dell’istante.

La Prefettura, invece, ha dichiarato la richiesta inammissibile per il solo difetto di riabilitazione, senza considerare che dalla revoca erano trascorsi oltre tre anni. Il provvedimento prefettizio è pertanto illegittimo e va annullato, salve le successive determinazioni discrezionali dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *