Esclusione consolidata in appello travolge l’interesse all’aggiudicazione (TAR Toscana n. 1994 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definitività dell’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, accertata con pronuncia giurisdizionale non più impugnabile, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione. Il ricorrente principale, una volta consolidatasi la propria estraneità alla gara, non ha più utilità giuridicamente rilevante all’annullamento dell’aggiudicazione né al subentro nel contratto. L’improcedibilità del ricorso principale e dei connessi motivi aggiunti si comunica al ricorso incidentale e ai relativi motivi aggiunti, per difetto di interesse dello strumento processuale accessorio rispetto alla caduta della domanda principale. Le spese possono essere compensate in ragione delle ragioni della decisione.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente impugnava davanti al TAR Toscana l’aggiudicazione disposta dal Comune di Firenze con provvedimento del 27 gennaio 2025 in favore del raggruppamento capeggiato dalla controinteressata, chiedendo l’annullamento degli atti di gara, il subentro nel contratto e, con motivi aggiunti, l’accertamento del diritto all’accesso integrale alla documentazione di gara.

La società aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione del raggruppamento del ricorrente principale per carenza originaria dei requisiti speciali di partecipazione, e chiedeva l’accoglimento della propria istanza di accesso. Entrambe le parti depositavano motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’antefatto processuale. Il Consorzio ricorrente era stato escluso dalla procedura con precedente provvedimento del 21 novembre 2023, a sua volta impugnato dinanzi al medesimo TAR, che aveva respinto il gravame con sentenza n. 1342 del 25 novembre 2024.

L’appello avverso tale pronuncia veniva respinto dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 7613 del 30 settembre 2025. Si è dunque consolidata, con autorità di giudicato, l’estraneità del ricorrente principale alla gara oggetto di controversia.

Su questa premessa il Tribunale rileva che il Consorzio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso contro l’aggiudicazione. La caduta dell’interesse non discende da una scelta processuale, ma da un fatto giuridico sopravvenuto: l’esclusione definitiva priva il ricorrente di qualsiasi utilità concreta connessa all’annullamento dell’aggiudicazione e al subentro nel contratto.

Il Collegio prende quindi atto delle circostanze sopravvenute e delle conclusioni rassegnate dalla parte, dichiarando l’improcedibilità del ricorso principale e dei connessi motivi aggiunti per difetto sopravvenuto di interesse. La medesima declaratoria investe il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti: lo strumento accessorio, privo di autonoma attitudine espansiva una volta caduta la domanda principale, segue la sorte di quest’ultima.

Le spese di lite sono compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della decisione. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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