Accesso atti di gara e sopravvenuta carenza di interesse per ostensione integrale (TAR Lombardia n. 4304 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti di una procedura di affidamento, la sopravvenuta integrale ostensione della documentazione richiesta nel corso del giudizio determina la carenza di interesse del ricorrente e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’interesse azionato, di natura strumentale e concreto, risulta soddisfatto quando la stazione appaltante rende disponibile la documentazione in versione non oscurata. La reciproca soddisfazione delle parti, conseguente all’ostensione condivisa, integra giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

L’ASST di Lecco indìce una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di logistica integrata e, con Determinazione n. 667 del 23 luglio 2026, aggiudica l’appalto a un raggruppamento temporaneo di imprese. La società ricorrente, offerente non aggiudicataria, chiede l’accesso all’offerta tecnica e ai chiarimenti sulla congruità dei costi della manodopera dell’aggiudicataria.

La stazione appaltante trasmette la documentazione in versione oscurata, in forza della dichiarazione di segreti tecnici e commerciali resa in sede di gara. La ricorrente impugna la nota di trasmissione e l’aggiudicazione, chiedendo l’ostensione integrale. In via parallela, il raggruppamento aggiudicatario propone autonomo ricorso per ottenere, a fini difensivi, l’accesso integrale all’offerta della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il thema decidendum muovendo dalla domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 116 c.p.a. L’oggetto del contendere è costituito dall’integrale ostensione dell’offerta tecnica e della documentazione sui costi della manodopera dell’aggiudicataria.

Nel corso del giudizio, le due offerenti comunicano all’amministrazione, con nota congiunta del 15 settembre 2026, di aver raggiunto un’intesa: ciascuna rinuncia alle richieste di oscuramento formulate verso l’altra e presta consenso all’ostensione integrale, in favore della sola controparte e per i fini difensivi dei giudizi pendenti. Il 17 settembre 2026 l’ASST prende atto dell’intesa e rende reciprocamente disponibile la documentazione.

Su questa base la ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il Collegio riqualifica la fattispecie: il ricorso è divenuto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la documentazione richiesta è stata messa a disposizione e l’interesse azionato risulta soddisfatto.

La decisione distingue il piano sostanziale da quello processuale. Sul piano sostanziale, l’ostensione intervenuta in via stragiudiziale esaurisce l’interesse alla pronuncia; sul piano processuale, la sopravvenuta carenza di interesse impedisce una decisione di merito e impone la declaratoria di improcedibilità. Il Collegio non entra quindi nel merito della legittimità dell’oscuramento originario.

Quanto alle spese, la reciproca ostensione dei documenti da parte delle due offerenti e la conseguente soddisfazione dei rispettivi interessi integrano giusti motivi di compensazione tra le parti costituite. La sentenza è dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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