Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4315 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo esecutivo e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, quale condizione per l’esecuzione giudiziale. In assenza di prova dell’integrale esecuzione da parte dell’Amministrazione, il ricorso è accolto e il debitore è condannato ad adempiere entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza è nominato commissario ad acta un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa, senza diritto a compenso, attesa la natura istituzionale delle funzioni affidate.

Il Fatto

Una docente presso istituti scolastici ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, chiedendo l’attribuzione della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre all’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute.

Con sentenza n. 5008/2025 del 14 novembre 2025, il Tribunale ha accolto la domanda, condannando l’Amministrazione alla messa a disposizione della Carta per complessivi € 1.500,00 e al pagamento di € 3.994,32 per le ferie, oltre accessori. La sentenza è stata notificata il 18 novembre 2025 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 26 gennaio 2026. L’Amministrazione, tuttavia, è rimasta inerte quanto all’erogazione della Carta. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza di condanna risulta passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dal Cancelliere. La copia conforme è stata notificata all’Amministrazione il 18 novembre 2025, sicché alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Il giudice qualifica il titolo esecutivo alla stregua dell’art. 474 cod. proc. civ., richiamando il precedente del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, secondo cui è esecutivo il provvedimento dotato di attestazione di conformità. Il termine dilatorio decorre dalla notifica del titolo presso la sede del debitore.

L’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’integrale esecuzione del giudicato. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine di erogare, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, la Carta docente per gli anni indicati e l’indennità per ferie, per un importo complessivo di € 5.494,32, oltre accessori.

Quanto alla fase esecutiva, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assume le funzioni solo su istanza diretta del creditore, decorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi 60 giorni, determinando il dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato. Poiché si tratta di funzioni commissariali affidate a un dipendente già preposto alla gestione della spesa, nessun compenso è dovuto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri, con rifusione del contributo unificato in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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