Accesso agli atti di gara per la tutela risarcitoria da sinistro stradale (TAR Lazio n. 3055 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi, l’interesse del richiedente è qualificato e attuale quando la documentazione richiesta è strumentale alla tutela di una posizione sostanziale in un eventuale e successivo giudizio risarcitorio. L’istanza è idonea quando è esaustivamente motivata e circoscritta ai soli atti pertinenti all’esigenza difensiva, con esclusione delle parti contenenti soluzioni tecniche, metodologie e tecnologie non essenziali. Il diniego tacito formatosi per l’inutile decorso del termine di trenta giorni ex art. 25 l. n. 241/1990 è illegittimo quando l’amministrazione non oppone alcun interesse concreto e attuale al differimento. Il giudice amministrativo, accertato il diritto, ordina all’amministrazione di ostendere i documenti nel termine stabilito.

Il Fatto

Una ricorrente aveva subito un grave incidente su un percorso pedonale ricadente nell’area del Parco Archeologico del Colosseo, riportando lesioni che avevano richiesto due interventi chirurgici e un percorso riabilitativo. Con istanza inviata a mezzo pec il 23 ottobre 2025, formulata ai sensi degli artt. 22 l. n. 241/1990, 5 d.lgs. n. 33/2013 e 35 d.lgs. n. 36/2023, aveva chiesto al Parco Archeologico del Colosseo la documentazione relativa alla procedura di gara indetta a fine 2024 per lavori eseguiti proprio in corrispondenza dell’ingresso al cantiere prospiciente il punto del sinistro.

L’istanza era rimasta inevasa, così determinando la formazione del diniego tacito. La ricorrente ha quindi agito ex art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto, l’annullamento del silenzio-rifiuto e la condanna all’ostensione. La società affidataria dei lavori si è costituita dichiarando la propria estraneità alla pretesa risarcitoria e non opponendosi all’accesso; l’amministrazione si è costituita di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’accesso. L’istanza è esaustivamente motivata, perché collega in modo puntuale la documentazione richiesta alle esigenze difensive: gli atti precedenti all’approvazione del progetto potrebbero indicare tra le ragioni dell’intervento la pericolosità del tratto, le fotografie ante operam consentirebbero di apprezzarla e l’individuazione dei lavori eseguiti permetterebbe di riconoscere l’avvenuta eliminazione del rischio.

Su questa base il Collegio ravvisa l’interesse qualificato ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. L’infortunio è avvenuto proprio in corrispondenza del tratto interessato dai lavori di rifacimento successivamente affidati all’impresa appaltatrice: la posizione sostanziale che l’accesso è destinato a tutelare è dunque concreta e non esplorativa.

Il Tribunale valorizza poi la sufficiente circoscrizione della domanda. La richiesta è limitata al solo punto dell’incidente, con indicazione delle relative coordinate, al dichiarato fine di ridurre al minimo il sacrificio degli interessi economici e commerciali dell’impresa. La ricorrente ha espressamente ammesso di non avere interesse alle parti contenenti soluzioni tecniche, metodologie, algoritmi e tecnologie, che potranno essere espunte se non essenziali alla tutela giudiziaria.

Nessun ostacolo deriva dall’assenza degli atti nella BDNCP: la loro esistenza è certa perché richiamati dalla determina a contrarre dell’8 ottobre 2024. Il ricorso è pertanto fondato. In accoglimento, il Tribunale dichiara il diritto all’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 23 ottobre 2025 e ordina al Parco Archeologico del Colosseo di ostenderla, consentendo visione ed estrazione di copia previo eventuale pagamento dei diritti di segreteria, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese sono poste a carico del Ministero della cultura e compensate nei confronti della società controinteressata, che non si era opposta all’ostensione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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