Accesso agli atti tra sopravvenienza e soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 1662 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa ostensiva nel corso del giudizio determina la carenza di interesse alla decisione di merito e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La condotta processuale dell’amministrazione che produca in giudizio i documenti richiesti conferma a posteriori la fondatezza della domanda e integra gli estremi della soccombenza virtuale parziale, rilevante ai fini della regolazione delle spese. La domanda di accesso deve tuttavia rispondere al canone di specificità: l’istanza che richieda “tutta la corrispondenza” relativa a un debito o a un contenzioso senza delimitarne l’oggetto è generica e non consente l’ostensione, né ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, né quale accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013. L’interesse ostensivo deve essere concreto, attuale e diretto e risultare dall’istanza, non essere allegato solo a posteriori negli scritti difensivi.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di accesso presentata il 2.02.2024 ai sensi della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 33/2013 e del d.lgs. n. 267/2000, chiedendo la condanna dell’ente all’esibizione della documentazione. L’istanza concerneva diciotto deliberazioni comunali e, ai numeri 19 e 20, “tutta la corrispondenza” relativa al debito iscritto a bilancio nei confronti della società e al contenzioso in corso tra le parti.
Costituitasi l’amministrazione, questa ha depositato in atti le deliberazioni richieste ai numeri da 1 a 18. A fronte di tale produzione la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, insistendo per la condanna alle spese a titolo di soccombenza virtuale. Alla camera di consiglio del 29.05.2024 il difensore ha precisato che la carenza riguardava anche i documenti ai numeri 19 e 20, non depositati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto delle dichiarazioni della difesa e della loro precisazione a verbale: la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il thema decidendum si sposta quindi sul regolamento delle spese.
Sul punto il Tribunale opera una scomposizione della domanda. Quanto ai documenti ai numeri da 1 a 18, riconosce la fondatezza della pretesa: si tratta di atti soggetti a pubblicazione, che l’amministrazione avrebbe dovuto consegnare o rendere acquisibili senza costringere la parte alla tutela giudiziaria, in ossequio agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013. Il deposito in giudizio vale quindi come conferma a posteriori della fondatezza delle domande e integra gli estremi della soccombenza virtuale.
Di segno opposto la valutazione sui numeri 19 e 20. La domanda ostensiva non merita accoglimento per la genericità della richiesta, sia sotto il profilo dell’interesse, sia quanto all’individuazione dei documenti. Il Collegio richiama il principio per cui l’interesse dell’istante deve essere concreto, attuale e diretto, valutato in relazione all’utilità ricavabile dalla conoscenza degli atti e alla situazione giuridica sottesa. Nella specie, dall’istanza non emergono le ragioni concrete né le esigenze difensive, allegate soltanto a posteriori negli scritti difensivi.
La richiesta di ostendere “tutta la corrispondenza, completa di tutti gli atti, da chiunque formati e comunque denominati” risulta del tutto generica e non risponde al canone di specificità che connota la domanda ostensiva. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui non è necessario indicare dati specifici quali il numero di protocollo o la data di formazione, ma devono essere fornite indicazioni precise e circostanziate che consentano di individuare con certezza gli atti o di delimitare quelli rilevanti entro una categoria ampia di documenti (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, n. 13188 del 2020). Il rigetto opera sia ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, sia sub specie di accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013.
Il Tribunale ritiene altresì condivisibili le limitazioni opposte dall’amministrazione a tutela della segretezza della corrispondenza, in mancanza di indicazioni idonee alla selezione dei documenti ostensibili e tenuto conto delle esigenze di riservatezza per ragioni difensive connesse al contenzioso di cui l’ente è parte. Da qui la compensazione delle spese per soccombenza parziale reciproca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.