Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo rinuncia implicita al concorso (TAR Lazio n. 14432 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente con espressa richiesta di declaratoria di improcedibilità, determina l’estinzione del giudizio senza esame nel merito. Il giudice amministrativo, in tali evenienze, dichiara il ricorso improcedibile, senza necessità di scrutinare la fondatezza delle censure proposte avverso il provvedimento impugnato. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prescinde dall’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo e non implica alcuna statuizione sulla validità del giudizio di inidoneità attitudinale espresso dalla Commissione medica. La compensazione delle spese di lite costituisce corollario della definizione del giudizio senza esame del merito, in assenza di soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per l’assunzione di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022. La Commissione medica ministeriale, con provvedimento del 6 giugno 2023, lo giudicava inidoneo a ricoprire incarichi nella Polizia di Stato per aver conseguito, nell’accertamento dei requisiti attitudinali, una media inferiore a 12,00 nei livelli evolutivo, di controllo emotivo e di socialità.
Avverso tale giudizio il candidato proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento del provvedimento di inidoneità e degli atti connessi, inclusi il bando di concorso e il diario della prova scritta pubblicato il 22 agosto 2023, al quale il ricorrente non era stato ammesso proprio in ragione del giudizio negativo. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere alle domande avversarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, all’udienza di smaltimento del 10 luglio 2026, ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente in pari data, con la quale questi comunicava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame e la compensazione delle spese.
La dichiarazione del ricorrente costituisce manifestazione espressa della cessazione dell’interesse ad ottenere una pronuncia nel merito: la vicenda concorsuale non presenta più, per il candidato, alcuna utilità concreta capace di giustificare la prosecuzione del processo. La carenza di interesse, in quanto sopravvenuta, deve essere dichiarata dal giudice senza esame delle censure, atteso che l’oggetto della decisione è venuto meno per volontà della stessa parte istante.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, improcedibile, compensando le spese di lite tra le parti. La compensazione risulta coerente con la natura della definizione del giudizio, che non presuppone un’accertata soccombenza di alcuna delle parti e che consegue a una circostanza meramente processuale sopravvenuta.
Il TAR ha infine ordinato l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 GDPR, trattandosi di procedimento relativo a valutazioni attitudinali inerenti la sfera psico-fisica della persona.
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Nota della Redazione
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