Condono edilizio su suolo demaniale e mancanza di titolo: improcedibilità legittima (TAR Puglia n. 371 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di condono edilizio avente ad oggetto opere realizzate su suolo demaniale marittimo è improcedibile quando il richiedente non alleghi il titolo di proprietà dell’area né la dichiarazione di disponibilità dell’ente proprietario a concederne onerosamente l’uso, richiesta dall’art. 32 della legge n. 47/1985. Le autorizzazioni temporanee e precarie di occupazione di suolo, rilasciate sull’erroneo presupposto della natura non demaniale dell’area, non costituiscono titolo idoneo a legittimare l’occupazione del demanio marittimo. Il diniego di concessione demaniale marittima è legittimo quando l’area ricada in zona classificata dal Piano Regionale delle Coste come a elevata criticità, con divieto di nuove concessioni, e quando l’istanza, non assistita da alcun titolo concessorio, vada qualificata come richiesta di nuova concessione, soggetta alla procedura di evidenza pubblica. Ne consegue la legittimità dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive prive di titoli edilizi e paesaggistici.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune di Lecce ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di condono edilizio presentata per un manufatto ad uso non residenziale insistente su area demaniale marittima. Con successivi motivi aggiunti ha gravato il diniego opposto all’istanza di concessione demaniale marittima, la comunicazione di avvio del procedimento di sgombero e, da ultimo, l’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi.

Il Comune si è costituito eccependo la tardività del ricorso introduttivo. La questione centrale riguarda la disponibilità del suolo demaniale e la sussistenza di un titolo legittimante l’occupazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività: il provvedimento è stato notificato il 02.03.2020 e il ricorso il 24.06.2020, con termine da considerarsi sospeso per effetto dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 36, comma 3, del D.L. n. 23/2020 nel periodo emergenziale.

Nel merito, è incontestata la natura demaniale del suolo e l’assenza, nell’istanza di sanatoria, di alcuna dichiarazione di disponibilità del Demanio. Le autorizzazioni temporanee rilasciate dal Comune, fondate sull’erroneo presupposto della natura non demaniale dell’area, non valgono a legittimarne l’occupazione, né può soccorrere una riconversione del titolo che non si è mai verificata.

Quanto alla pretesa incompatibilità paesaggistica, il Tribunale esclude la carenza di potere del dirigente comunale: l’amministrazione non si è sostituita ad altra autorità, ma ha rilevato le difformità tra quanto assentito e quanto accertato nel sopralluogo. La motivazione è adeguata e non ricorre silenzio-assenso, mancando la prova dei requisiti richiesti.

Sui motivi aggiunti, il diniego di concessione poggia su ragioni legittime: l’area ricade in zona classificata dal Piano Regionale delle Coste come C1/S2, con divieto di nuove concessioni; l’art. 15, comma 1, della L.R. n. 17/2015 impone di valutare le istanze sulla base del Piano Regionale fino all’approvazione dei Piani Comunali delle Coste, e il diniego è anteriore a tale approvazione. Il Piano Comunale delle Coste non si applica retroattivamente, ex art. 11 delle preleggi, e comunque l’area risulta classificata a divieto assoluto di concessione.

L’istanza va qualificata come richiesta di nuova concessione, soggetta alla procedura di evidenza pubblica ex art. 8 della L.R. n. 17/2015. L’infondatezza delle censure si riflette sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, adottata ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 per opere prive di titoli abilitativi. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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