La natura tributaria del canone RAI esclude la sua qualificazione come imposta nei quiz concorsuali (TAR Lazio n. 11511 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, l’utilizzo di prove selettive a quiz con domande a risposta multipla è legittimo a condizione che tra le opzioni proposte vi sia un’unica risposta chiaramente esatta. Qualora la formulazione del quesito venga contestata dal candidato, il giudice amministrativo deve verificare la sussistenza di tale condizione, valutando l’opzione corretta secondo la qualificazione giuridica propria dell’istituto richiamato dalla domanda. Il canone RAI, pur configurandosi come prestazione patrimoniale obbligatoria, non costituisce un’imposta in senso tecnico-giuridico, essendo collegato alla fruizione di un servizio pubblico specifico e determinato in correlazione ai costi di esercizio del medesimo; pertanto, in un quesito che chieda di individuare quale tra le opzioni proposte rappresenti un’imposta, la sola risposta corretta è quella indicante l’accisa. La presenza di fattori “distrattori” — opzioni non corrette ma apparentemente plausibili — non vizia la prova, purché il quesito sia strutturato nel rispetto delle regole di chiarezza e univocità, dovendosi lo scopo della selezione rinvenire nell’accertamento della solidità della preparazione dei candidati.
Il Fatto
Con bando di concorso dell’11 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario, mediante il superamento di un’unica prova scritta consistente nella somministrazione di 75 quesiti a risposta multipla, estratti da un database nazionale, con soglia di idoneità fissata in 21/30.
Il ricorrente, che ha partecipato alla selezione per i posti disponibili nella Regione Campania, non ha superato la prova, avendo conseguito un punteggio di 20,9, inferiore alla soglia di idoneità. Avverso l’esito negativo, il candidato ha impugnato la graduatoria e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità della formulazione del quesito n. 53, nel quale, secondo la sua prospettazione, sarebbero presenti due risposte ugualmente esatte: il canone RAI e l’accisa.
La Motivazione della Corte
La questione centrale affrontata dal TAR Lazio riguarda la legittimità della formulazione del quesito somministrato, che chiedeva di individuare quale delle tre opzioni proposte — canone RAI, accisa o canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche — rappresentasse un’imposta. La Commissione di concorso aveva indicato come corretta la risposta “Accisa”, mentre il ricorrente, richiamando l’art. 51 del d.lgs. n. 174/2024 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sosteneva la natura impositiva anche del canone radiotelevisivo, con conseguente ambiguità del quiz e violazione del legittimo affidamento.
Il Collegio, premesso che l’utilizzo di quiz a risposta multipla è legittimo a condizione che vi sia un’unica risposta chiaramente esatta, ha escluso che nel caso di specie tale condizione non fosse rispettata. La decisione si fonda sulla distinzione tra imposta, intesa come prelievo coattivo non correlato ad alcuna prestazione specifica dell’ente impositore, e tassa, quale somma versata in cambio di servizi specifici. Il canone RAI, pur nascendo come canone di abbonamento per la fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo, si collega pur sempre alla fruizione di un servizio pubblico specifico, affidato in via esclusiva a Rai s.p.a., ed è determinato in correlazione ai costi di esercizio del servizio medesimo; sicché esso è riconducibile, al più, alla nozione di tassa e non già a quella di imposta in senso proprio.
La circostanza che la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia talvolta utilizzato il termine “imposta” in senso sostanziale, non vale a mutare la qualificazione giuridica del canone, dovendosi il quesito interpretare secondo logica e ragionevolezza e tenendo conto del contesto selettivo nel quale è inserito. Il Collegio ha inoltre precisato che nelle prove a risposta multipla è legittimo il ricorso a fattori “distrattori”, ossia a risposte che, pur non essendo corrette, possono apparire tali a un primo esame superficiale; la selezione di un’opzione inesatta denota, in tale prospettiva, una mancata o lacunosa preparazione del candidato, non già un vizio della prova.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato respinto nel merito, con compensazione delle spese di lite, ritenuta giustificata dalla natura della controversia e dalla peculiarità della fattispecie. Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, in ragione dell’infondatezza nel merito, ferma restando la configurabilità dell’interesse al ricorso anche con riferimento al raggiungimento della soglia di idoneità, ai fini di un eventuale futuro scorrimento della graduatoria dei candidati idonei.
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Nota della Redazione
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