Consigliere regionale non legittimato a impugnare perimetrazione parco nazionale (TAR Lazio n. 4469 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il singolo consigliere regionale non è legittimato ad impugnare atti amministrativi che si assumano lesivi delle prerogative dell’ente di appartenenza, qualora dalla loro adozione non derivi una lesione diretta ed immediata del proprio ius ad officium. La legittimazione del componente dell’organo consiliare ha carattere eccezionale e postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato, riconducibile a vizi che incidano sulle facoltà di partecipazione, informazione, documentazione o voto. Fuori da tali ipotesi, l’interesse all’impugnazione dell’atto spetta all’ente, quale titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio, non potendo il singolo consigliere agire in nome proprio per far valere diritti altrui, ai sensi dell’art. 81 cod. proc. civ..

Il Fatto

La vicenda trae origine dal procedimento di perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese, istituito ai sensi della legge n. 394/1991. Con decreto ministeriale del 22 aprile 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha adottato la perimetrazione e la zonizzazione provvisorie dell’area protetta, unitamente alle relative misure di salvaguardia.

Un consigliere regionale del Molise ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto dinanzi al TAR Lazio, deducendo la lesione del proprio ius ad officium per l’illegittima estromissione del Consiglio regionale dal procedimento, sia per la mancata acquisizione dell’intesa sia per la mancata acquisizione del parere di cui all’art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero resistente, incentrata sul difetto di legittimazione ad agire del ricorrente. Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il consigliere di un ente territoriale è legittimato ad agire solo quando i vizi dedotti attengano a erronee modalità di convocazione, alla violazione dell’ordine del giorno, all’inosservanza del deposito della documentazione ovvero, più in generale, quando sia precluso in tutto o in parte l’esercizio delle funzioni connesse al mandato.

La legittimazione del singolo componente dell’organo consiliare non può tradursi in un controllo generalizzato sulla vita dell’ente, trasformando il giudizio amministrativo in una sorta di azione popolare di tipo oggettivo. Il Collegio ha ribadito che la sola lesione diretta ed immediata del diritto all’ufficio può far sorgere la legittimazione ad agire, con la conseguenza che la mera deviazione dell’atto rispetto allo schema normativo non è sufficiente in assenza di una concreta compromissione delle prerogative funzionali.

Applicando tali principi alla fattispecie, il TAR ha rilevato che il decreto di perimetrazione impugnato non incide direttamente sul munus del consigliere regionale, il quale non può trarre alcuna utilità dall’impugnativa in termini di rimozione di un impedimento all’esercizio delle proprie funzioni. L’interesse a contestare l’atto ministeriale per la presunta violazione delle prerogative dell’ente spetta alla Regione, quale titolare della posizione sostanziale, e non al singolo componente del Consiglio regionale, operando il divieto di sostituzione processuale sancito dall’art. 81 cod. proc. civ..

Il Collegio ha inoltre osservato, con riferimento al merito delle censure, che la Regione risulta essere stata ampiamente coinvolta nel procedimento istitutivo, avendo partecipato al tavolo istruttorio. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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