Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento (TAR Lombardia n. 1453 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme, il ricorso è fondato quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, sicché il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice amministrativo riafferma la natura del giudizio di ottemperanza: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio rileva altresì che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso d’inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza alcun compenso. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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